9 Giugno 2017

Liti di riscossione: giurisdizione e competenza

di EVOLUTION
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Sono liti di riscossione quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di atti esattivi emanati dall’Agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Attese le peculiarità che presenta la materia, al fine di approfondirne i diversi aspetti, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce i criteri per individuare la giurisdizione, nonché la competenza, delle liti di riscossione, quali presupposti necessari per l’instaurazione della causa.

Le liti di riscossione sono caratterizzate dal fatto che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute è eseguita da un soggetto diverso da quello notificante l’atto esattivo, ovvero dall’ente impositore e non dall’Agente della riscossione. Ciò accade, ad esempio, in caso di impugnazione:

  • della cartella di pagamento;
  • dell’avviso di mora;
  • del fermo di beni mobili registrati;
  • dell’iscrizione di ipoteca.

La giurisdizione dipende dalla natura del credito oggetto di iscrizione a ruolo. Pertanto, essa spetta al giudice tributario se l’atto esattivo concerne un credito tributario ex articolo 2 D.Lgs. 546/1992. Al contrario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario se l’atto esattivo concerne un credito extra-tributario, quale, ad esempio, i contributi Inps o le sanzioni per violazione del codice della strada.

In caso di presentazione del ricorso dinanzi a un giudice sfornito di giurisdizione, quest’ultimo dispone la translatio iudicii, con la conseguenza che la parte ha l’onere di riassunzione del processo entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, pena l’estinzione dello stesso.

La Commissione tributaria competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente impositore, l’Agente della riscossione ovvero l’ente locale ex articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 3/03/2016, ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992, nella sua formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015, laddove statuiva che per le controversie proposte nei confronti degli Agenti di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione gli Agenti stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.

Ne deriva che nelle liti di riscossione la Commissione Tributaria competente dovrebbe essere quella sita nella circoscrizione in cui ha sede l’ente impositore che ha emanato l’atto impositivo, indipendentemente dalla sede dell’Agente della riscossione.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità, le problematiche derivanti dall’affidamento del servizio di riscossione a una società concessionaria risultano quindi superate.

Pertanto, anche per le liti di riscossione in materia di tributi locali o regionali la Commissione Tributaria competente dovrebbe essere quella situata nella provincia o nel capoluogo di regione in cui ha sede l’ente locale che ha emanato l’atto impositivo.

Occorre verificare però se il regolamento prevede che la fase giudiziale sia gestita dall’ente locale o dalla società concessionaria.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Esame degli istituti deflattivi del contenzioso tributario