21 Marzo 2016

Le regole per gli operatori registrati al MOSS in altri Paesi UE

di Marco Peirolo
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Il regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop) è disciplinato distinguendo il “regime non UE”, relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (artt. da 358-bis a 369 della Direttiva n. 2006/112/CE), dal “regime UE”, relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (artt. da 369-bis a 369-duodecies della Direttiva n. 2006/112/CE).

In particolare:

  • il “regime UE” è rivolto ai soggetti passivi che hanno la sede dell’attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo sede in un Paese extra-UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, l’imposta dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione, fermo restando che il fornitore extra-UE che dispone di più stabili organizzazioni nella UE può scegliere in quale Paese membro intende optare per il regime speciale. Quest’ultimo, in ogni caso, non si applica ai servizi resi nello stesso Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione;
  • il “regime non UE” è rivolto ai soggetti passivi che, nel territorio della UE, non hanno la sede dell’attività, né dispongono di una stabile organizzazione e né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini IVA. Optando per il regime speciale, è possibile scegliere il Paese membro in cui identificarsi, il quale attribuisce al soggetto passivo extra-UE il numero di identificazione IVA con prefisso “EU”.

Gli operatori registrati al MOSS in altri Paesi membri dell’Unione europea applicano le disposizioni dell’art. 74-septies del D.P.R. n. 633/1972.

Dal punto di vista soggettivo si tratta sia dei soggetti passivi che applicano il “regime UE”, sia di quelli che applicano il “regime non UE”. In pratica, gli operatori registrati al MOSS in altri Paesi UE sono quelli che, al loro interno, hanno la sede dell’attività o dispongono di una stabile organizzazione, nonché quelli aventi sede dell’attività al di fuori della UE e che, nel territorio comunitario, non dispongono di alcuna stabile organizzazione.

Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi registrati al MOSS in altri Paesi UE sono dispensati dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, per i servizi digitali resi nei confronti di “privati consumatori” italiani, opera l’esonero previsto dall’art. 22, comma 1, n. 6-ter), del D.P.R. n. 633/1972, che considera non obbligatoria l’emissione della fattura se non viene richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Per effetto, inoltre, del D.M. 27 ottobre 2015, le stesse prestazioni sono esonerate anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

A seguito della riformulazione dell’art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, tra le operazioni attive che non precludono il diritto di rimborso per i soggetti stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di “privati consumatori” italiani. In ogni caso, il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale, può esercitare la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato.

I soggetti registrati al MOSS in altri Paesi UE devono fornire, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, cioè nei confronti di “privati consumatori” italiani. In proposito, gli artt. 369 e 369-duodecies della Direttiva n. 2006/112/CE stabiliscono che i soggetti passivi registrati al MOSS devono conservare la documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale, la quale deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’Amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA trimestrale. Come previsto dall’art. 63-quater del Reg. UE n. 282/2011, per essere considerata sufficientemente dettagliata, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

  • lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
  • il tipo di servizio prestato;
  • la data della prestazione del servizio;
  • la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
  • le eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
  • la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;
  • gli eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
  • in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
  • il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;
  • le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.