16 Novembre 2013

Crescono gli organismi per l’asseverazione dei contratti di rete

di Luigi Scappini
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Le reti di impresa sono state introdotte nel nostro ordinamento l’art. 3, co.4-ter, del D.L. n. 5/2009, ai sensi del quale contratto di rete è quello con cui “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”.

Questa forma di aggregazione tra imprese, le cui origine vanno individuate nei distretti industriali di cui all’art.1 L. n. 266/2005, ha riscosso ampio successo, infatti, alla luce dei dati forniti da Infocamere a fine luglio 2013, sono ben 995 i contratti stipulati, per un coinvolgimento di circa 5.000 imprese. Ricordiamo come i requisiti richiesti sono quelli di essere imprenditori (requisito sostanziale) e di essere iscritti al Registro delle imprese (requisito formale).

Non si può sottacere come indiscusso incentivo allo sviluppo delle reti sia stata la previsione del Legislatore di un’agevolazione di natura fiscale, ai sensi dell’articolo 42, comma 2-quater del D.L. n. 78/2010 (convertito con Legge n. 122/2010), consistente nella sospensione temporanea da imposta di “una quota degli utili dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete (…) al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (…), se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete”.

Il contratto di rete, per garantire l’accesso all’agevolazione fiscale, deve:

  • soddisfare i requisiti previsti dalla normativa civilistica;
  • essere preventivamente asseverato dagli organismi abilitati;
  • prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune.

Per quanto attiene l’asseverazione del programma comune, con D.M. 25 febbraio 2011 sono stati definiti i requisiti che debbono avere i soggetti certificatori che sono organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, siano essi organismi pubblici che di diritto privato. In tale ultimo caso l’art. 3 del decreto, ha stabilito che “…sono abilitati a rilasciare l’asseverazione del Programma gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge n.836 del 30 dicembre 1986, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori”; quali Confindustria, Confagricoltura e Cna.

Proprio quest’ultima ha comunicato il nuovo elenco di organismi abilitati, che è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicazione che deve avvenire nelle forme e nelle modalità previste dal Provvedimento direttoriale n. 2011/34839 del 14 aprile 2011. Al termine della verifica, l’organismo provvede a comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, e comunque entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di comunicazione dell’avvenuta asseverazione, i dati relativi alle imprese nei cui confronti è stata rilasciata l’asseverazione stessa e gli estremi della registrazione del contratto di rete avente ad oggetto il programma asseverato.

Come evidenziato da Assonime con circolare n. 8/2011, l’asseverazione non impedisce naturalmente all’Agenzia delle entrate di procedere a un controllo avente a oggetto la correttezza fruizione dell’agevolazione fiscale.

In tal senso depone la circostanza che il decreto ministeriale, ammette la possibilità che l’Agenzia effettuai tra l’altro:

  • la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche mediante riscontro presso gli organismi di asseverazione;
  • la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei relativi successivi utilizzi;
  • la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi” (art. 6)”.

In senso conforme, del resto, si era espressa anche l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E/2011 in cui aveva affermato che “(…) quanto disposto dall’art.1 co.2 D.M. 25 febbraio 2011 (…) deve intendersi riferito alla dimostrazione dell’esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei relativi requisiti di partecipazione in capo ai sottoscrittori, oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori. In altre parole, l’avvenuta asseverazione non esime le imprese dal realizzare gli altri presupposti previsti dalla norma per accedere all’agevolazione”.

Da ultimo giova segnalare che, salvo sorprese in occasione dell’“assalto alla diligenza” in occasione del varo della legge di stabilità per il 2014, il beneficio, che è legato allo stanziamento prefissato di risorse, non sarà più fruibile.