11 Luglio 2014

Cassazione: Iva di gruppo non compensabile senza garanzia

di Luca Dal Prato
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Con la sentenza n.8534 del 14 gennaio 2014 depositata l’11 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contro la Commissione tributaria del Lazio, che dichiarava illegittima una cartella di pagamento inerente il recupero dell’eccedenza IVA trasferita alla capogruppo in assenza della relativa garanzia patrimoniale.

Secondo la sentenza in rassegna, l’eccedenza d’imposta trasferibile ad un’altra società del gruppo determina una fattispecie che:

  • per la società cedente, integra il diritto al rimborso del credito D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 30 e 38 bis;
  • per la società cessionaria, integra il diritto alla detrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.

Muovendo da queste considerazioni la società “cedente”, nel momento in cui trasferisce il proprio credito alla società “cessionaria”, estingue il proprio credito, realizzando un risultato analogo al conseguimento del rimborso “anticipato” infrannuale, di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 633 del 1972, prescindendo tuttavia dalla previa verifica dell’Ufficio della esistenza e dell’ammontare del rimborso.

La Corte si è quindi espressa rilevando che il D.M. n. 11065 del 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3 pone a carico della società “cedente” l’onere di prestare la garanzia dovuta per l’eventuale restituzione, all’Erario, del rimborso IVA anticipatamente realizzato, in quanto la cessione ne determina l’immediata utilizzazione detrazione da parte della società “cessionaria”.

Ne deriva che il potere attribuito alla PA, di incamerare la somma di denaro od i beni in caso di inadempimento dell’obbligazione restitutoria, può essere conferito soltanto da una “garanzia a prima richiestasenza che il garante possa formulare eccezioni inerenti al rapporto principale.

Per questo motivo si rende applicabile, anche alle compensazioni infragruppo, l’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 che prescrive:

  1. il rilascio della garanzia contestualmente alla presentazione della istanza di rimborso;
  2. la durata della garanzia corrispondente al termine di decadenza dell’accertamento d’ufficio;
  3. l’equipollenza tra la forma della cauzione in titoli di Stato ovvero della fidejussione rilasciata dalle aziende di credito previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, comma 1, (o da impresa commerciale ritenuta solvibile dalla stessa Amministrazione) o ancora della polizza fidejussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione. Nel caso dei Gruppi societari che dispongono di un patrimonio adeguato (superiore a 500 miliardi di lire), la garanzia può essere assolta anche mediante diretta assunzione da parte della capogruppo della obbligazione di restituzione della somma da rimborsare comprensiva degli interessi.

Pertanto, sotto il profilo sanzionatorio, i giudici hanno concluso che la sanzione pecuniaria applicabile è quella relativa all’omesso o ritardato versamento della imposta e, di conseguenza, si rende applicabile il D.Lgs. n. 471 del 1997.