12 Luglio 2014

Per gli ex minimi regole particolari per la compilazione degli studi di settore

di Luca Mambrin
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Particolare attenzione nella compilazione dello studio di settore deve essere prestata dai soggetti che sono fuoriusciti negli anni scorsi dal regime dei minimi o dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

Già nella parte generale delle istruzioni relative ai quadri F e G viene riportata un’avvertenza riguardante la specifica modalità di compilazione dei modelli da parte dei contribuenti ex “minimi”.

In particolare tali avvertenze devono essere prese considerazione, per la compilazione del quadro F, dai soggetti esercenti attività d’impresa, che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime dei contribuenti “minimi”, previsto dalla legge 244/2007, articolo 1 commi da 96 a 117 i quali dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlati al citato regime.

Come precisato infatti anche nella C.M. 20/E/2014 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, ai sensi dell’art.5 del D.M. 11 febbraio 2008, non possono essere utilizzati i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore per l’azione di accertamento nell’anno in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi” (ovvero coloro che hanno applicato il regime agevolato nel 2012 e ne sono fuoriusciti nel 2013); pertanto in sede di presentazione del modello studi per il periodo d’imposta 2013, non è necessario provvedere alla rielaborazione dei dati contabili in relazione al periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi”.

Per la compilazione del quadro G invece, le particolari regole di compilazione dovranno essere prese in considerazione sia dai soggetti che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si sono avvalsi del regime dei contribuenti “minimi”, sia da coloro che si sono avvalsi del regime di vantaggio nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Questo perché per i lavoratori autonomi non vi è una disposizione analoga a quella prevista per le imprese, che consenta a tali soggetti di non essere sottoposti all’attività di accertamento da studi di settore nell’anno di cessazione del regime dei “minimi”.

Le particolari modalità di indicazione dei dati contabili nei quadri F e G degli studi di settore possono determinare divergenze rispetto ai dati che vengono indicati nei quadri contabili del modello Unico; tali categorie di soggetti dovranno prestare particolare attenzione nella compilazione di alcuni righi al fine di evitare che i controlli telematici previsti al momento dell’invio delle dichiarazioni possano segnalare anomalie di non coincidenza dei dati.

In particolare, al fine di permettere al software GERICO la corretta stima dei ricavi e compensi, i soggetti interessati devono:

  • nel caso di compilazione del quadro F (per i soggetti esercenti attività d’impresa) barrare la casella in corrispondenza del rigo F40Applicazione del regime dei “minimi” nel periodo d’imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità”;
  • nel caso di compilazione del quadro G (per i soggetti esercenti arti e professioni) barrare la casella in corrispondenza al rigo G23Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei “minimiin uno o più periodi d’imposta precedenti” .

Quindi, ad esempio, dovranno essere individuate le quote di ammortamento relative a beni strumentali all’attività d’impresa e di lavoro autonomo di valore superiore ad euro 516,46 acquistate nei periodi d’imposta in cui il contribuente si è avvalso del regime dei minimi, e dedotte interamente nell’esercizio di sostenimento della spesa.

Ai fini della corretta compilazione dello studio di settore tali valori, determinati sulla base dei criteri ordinariamente previsti dal T.U.I.R., dovranno essere indicati nei quadri F o G; si pensi ad esempio ad un imprenditore che ha acquistato nel corso del 2011, ultimo anno nel quale ha applicato il regime dei minimi, un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa sostenendo una spesa pari ad euro 10.000 + IVA. Il contribuente, nella determinazione del reddito d’impresa ha già dedotto interamente il costo sulla base delle regole previste per il regime agevolato, ma dovrà, nel 2013, compilare alcuni specifici righi del quadro F anche con riferimento al bene in questione, il cui costo non sarà tuttavia indicato nei quadri contabili del modello Unico (quadro RG o quadro RF). In particolare ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al 20% dovrà indicare nel rigo F20 l’importo di euro 2.000 pari alla quota di ammortamento relativa al bene strumentale di competenza dell’anno, e nel rigo F29 l’importo di euro 10.000, pari al valore del bene.

Tale situazione avrà quindi determinato una differenza di valori tra i dati indicati nel quadro F del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e quelli indicati nel quadro RF o RG del modello Unico con la conseguente necessità, ai fini di evitare anomalie nel controllo telematico per l’invio della dichiarazione di barrare la predetta casella di cui al rigo F40.