11 Gennaio 2019

Voucher: nuovo regime dal 2019

di EVOLUTION
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Dopo anni di incertezza sul trattamento Iva dei voucher, grazie soprattutto al Legislatore comunitario, che ha integrato la Direttiva comunitaria 2006/112/CE, con l’introduzione del nuovo Capo V, Titolo III, a opera della Direttiva UE 2016/1065Direttiva sui voucher”, è stato regolamentato il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni derivanti dalla cessione e dall’utilizzo di buoni.

In Italia la trasposizione delle disposizioni comunitarie ha preso piede con la L. 163/2017, con cui il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per dare attuazione ad alcune Direttive, tra cui la 2016/1065.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018 n. 300, è stato pubblicato il D.Lgs. 141/2018recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo”.

Prima dell’intervento del Legislatore, il vuoto normativo circa il trattamento Iva delle operazioni derivanti dalla cessione e dall’utilizzo dei voucher è stato riempito dall’Amministrazione finanziaria che, nel corso degli anni, ha emanato numerose risoluzioni in tema di utilizzo di buoni nelle transazioni commerciali.

Il Fisco ha elaborato una distinzione base tra:

  • i buoni inquadrabili come titoli rappresentativi di beni e servizi che rappresentano nella sostanza un “pagamento anticipato” dei beni o dei servizi in esso incorporati e identificati fin da subito e che, per tale ragione, sono soggetti a Iva al momento dell’emissione;
  • i buoni inquadrabili come documenti di legittimazione, la cui circolazione non determina l’anticipazione della cessione del bene o del servizio incorporato. Gli effetti Iva non si manifestano fino al momento dell’utilizzo del voucher con l’individuazione del bene o del servizio. Prima della spendita del buono, la circolazione dello stesso non rileva ai fini dell’Iva, giacché assimilata a una cessione di denaro ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972.

Sulla scorta di tale principio, l’Agenzia delle entrate era da sempre orientata a trattare i buoni come documenti di legittimazione considerando, quindi:

  • irrilevante ai fini Iva l’emissione e la cessione del voucher;
  • rilevante invece ai fini dell’Iva l’utilizzo del buono, ossia l’acquisto del bene o del servizio che esso incorpora.

A seguito dell’avvento delle nuove regole Iva sul trattamento dei voucher, ai fini dell’imposta rilevano 3 definizioni di buono:

In particolare, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che, in generale:

  • contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
  • indica sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

Un buono-corrispettivo deve intendersi monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto. Invece, un buono-corrispettivo è multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

Nella Scheda di studio pubblicata in Evolution sono approfonditi i diversi aspetti della materia.

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