4 Ottobre 2021

Voto “determinante” dell’amministratore nelle decisioni del CdA

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La Massima 195 del Notariato di Milano riconosce come legittima la clausola statutaria in cui sia previsto che le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una SpA o di una Srl siano validamente assunte solo se, oltre al quorum legale o statutario, ricorra anche il voto favorevole (o non ricorra il voto contrario), di uno o più determinati amministratori individuati in forza della carica ricoperta, della provenienza della loro nomina o secondo altri criteri.

Inoltre, è riconosciuta legittima anche la clausola statutaria che subordina la decisione del CdA al voto favorevole di tutti gli amministratori in carica.

Ai sensi dell’articolo 2388, comma 2, cod. civ., le deliberazioni del consiglio di amministrazione “sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto”; non ci sono perciò limiti espliciti all’autonomia statutaria nella fissazione del quorum deliberativo del CdA, potendo questo essere aumentato come pure diminuito.

Un esempio di frequente clausola di riduzione del quorum si ha quando, in presenza di parità di voti favorevoli e contrari, si dispone che prevalga il voto del Presidente del CdA.

Di contro, l’aumento del quorum, osserva il Notariato di Milano, può andare in due direzioni:

  1. la prima consiste nel chiedere un numero di voti favorevoli più alto (ad esempio, il 70% degli intervenuti);
  2. la seconda consiste nell’attribuire un voto determinante ad un amministratore.

In questa seconda circostanza, diviene non più sufficiente la maggioranza dei voti favorevoli, bensì occorre che tra i voti favorevoli vi sia anche dell’amministratore a cui è stato attribuito il “voto favorevole determinante”.

Una diversa modalità può essere quella di prevedere invece il “voto contrario determinante”, così da fare in modo che la delibera assunta a maggioranza sia valida purché non consti il voto contrario dell’amministratore individuato, il quale potrebbe anche essere semplicemente assente.

Il voto determinante può essere limitato a determinati argomenti particolarmente importanti e sensibili per alcuni soci, o condizionato al verificarsi di determinati presupposti.

Il voto determinante può essere attribuito a qualsiasi amministratore, purché lo statuto contenga un criterio che ne consenta l’individuazione.

Ad esempio, può essere associato ad una particolare carica (il Presidente, l’amministratore delegato, ecc.), come pure può essere riservato ad un amministratore per via della provenienza della sua nomina espressione di determinati soci.

Secondo il Notariato, ogni criterio può essere utilizzato ai fini di riservare il voto determinante in seno all’organo amministrativo, ed inoltre lo stesso può essere associato anche a più amministratori, e non solamente ad uno di essi.

Le ragioni che possono suggerire l’introduzione del voto determinante sono di norma relative alla presenza di soci con interessi diversi, e questa soluzione è utile per consentire di raggiungere un buon equilibrio nell’assetto organizzativo e nella governance societaria.

La Massima riconosce inoltre la legittimità della clausola che imponga anche l’unanimità, anche se l’ammissibilità della stessa in modo generalizzato per tutte le deliberazioni incontra critiche in dottrina e giurisprudenza.

Il documento si sofferma poi sulla situazione del Consiglio di amministrazione composto da due amministratori; è il tipico caso in cui il loro voto favorevole è sempre determinante, così che le delibere sono di fatto sempre assunte all’unanimità.

Tuttavia, è ovvio che quanto è maggiore il numero dei componenti del CdA tanto più l’aumento degli amministratori con voto determinante o l’introduzione di clausole unanimistiche rischia in concreto di provocare gravi situazioni di stallo decisionale, pericolose per l’esigenza di fluidità della gestione.

Le considerazioni sviluppate nella Massima valgono sia per le SpA che per le Srl in cui l’organo amministrativo ha assunto forma della pluralità di amministratori con poteri congiunti, oppure si è ricorso alla nomina di un CdA.