7 Agosto 2017

Voluntary-bis: per Monaco il waiver non serve

di Nicola Fasano
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017 il DPCM che prevede il rinvio al 30 settembre 2017 della trasmissione delle istanze per l’accesso alla collaborazione volontaria (voluntary disclosure bis). L’attesa proroga è divenuta quindi ufficiale.

Divengono ancora attuali allora le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare 21/E/2017 è tornata nuovamente ad occuparsi della voluntary-bis, chiarendo in particolare la portata delle novità del D.L. 50/2017. Il chiarimento più interessante riguarda i capitali detenuti in Paesi, come Monaco, inseriti nella c.d. “white list” (D.M. 4 settembre 1996) dal 3 aprile 2017 per i quali, diversamente da quanto lasciava intendere la circolare 19/E/2017, è precisato che non è necessario il rimpatrio o il waiver al fine di massimizzare i benefici della sanatoria.

La circolare, analizzando le novità introdotte dal D.L. 50/2017, ricorda in primo luogo come sia stata prevista la possibilità per i soli titolari di redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente prodotti all’estero di recuperare il relativo credito di imposta in deroga alla preclusione prevista dall’articolo 165, comma 8, Tuir in caso di mancata dichiarazione dei redditi esteri.

La circolare precisa come la normativa in commento consente, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. Pertanto, nel determinare le somme da versare a titolo di imposta e sanzioni il contribuente dovrà considerare quale “maggiore imposta” l’importo risultante al netto della detrazione relativa alle imposte pagate all’estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti.

Restano i dubbi, tuttavia, sulla possibile estensione della disposizione in esame anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come per esempio i compensi di amministratore non titolare di partita Iva) in quanto la circolare in proposito non precisa alcunché.

L’Amministrazione finanziaria ricorda poi come, in sede di conversione del citato decreto L. 50/2017, il legislatore è intervenuto nella disciplina della collaborazione volontaria introducendo alcuni correttivi alla procedura di versamento, in particolare in relazione alla modalità di determinazione da parte del competente ufficio delle somme dovute dal contribuente nel caso in cui il pagamento spontaneo effettuato a seguito di autoliquidazione risulti carente all’esito dei controlli.

In proposito si ricorda che, a seguito delle novità normative, l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione (che comportano un incremento del 3 o 10% delle somme dovute a seconda della tipologia di imposte cui si riferisce il versamento carente e dello scostamento fra quanto versato e quanto liquidato dall’Ufficio), compreso quanto già versato, non possa in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante, proprio al fine di non penalizzare il contribuente solerte che abbia espresso un livello di compliance maggiore rispetto al contribuente che non ha effettuato alcun versamento spontaneo.

Da ultimo viene chiarito che per i capitali detenuti in Paesi inseriti nella “white listdal 3 aprile 2017 (dopo quindi il 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 che ha riaperto i termini della VD), come per esempio Monaco e Liechtenstein, non è necessario il waiver né il rimpatrio al fine di stoppare il raddoppio di termini e sanzioni. Sul punto, la precedente circolare 19/E/2017 sembrava circoscrivere tale beneficio solo ai Paesi inclusi nella “white list” entro il 24 ottobre 2016 (come per esempio la Svizzera), ma in verità non se ne comprendeva il motivo. Pertanto è stato fatto ordine e dunque anche sotto questo aspetto Svizzera e Principato di Monaco sono assimilabili: in entrambi i casi, in sede di voluntary-bis, i fondi possono rimanere in tali Paesi, divenuti oramai collaborativi.

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