5 Giugno 2015

Titolari effettivi al test RW

di Nicola Fasano
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Come noto, dallo scorso anno l’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda non solo il soggetto che detiene direttamente gli investimenti o le attività estere, ma anche il c.d. “titolare effettivo” di tali assets detenuti cioè per il tramite di un “veicolo” operativo (società, trust, fondazioni, ecc.) che non sia un mero soggetto interposto.

Il titolare effettivo di una società, secondo quanto chiarito dalla C.M. 38/E/2013, che richiama e adegua la disciplina antiriciclaggio (di cui al d.lgs. 231/2007) a quella del monitoraggio fiscale, deve intendersi colui che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso dei trust e istituti similari, invece, deve considerarsi titolare effettivo colui che sia stato già individuato come beneficiario del 25% o più del patrimonio.

Diretta conseguenza della qualità di titolare effettivo è l’approccio “look through” secondo cui il contribuente deve monitorare il valore dei beni sottostanti detenuti tramite il veicolo e non la semplice partecipazione nello stesso. Tale approccio, come chiarito dalla C.M. 38/E/2013, trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in società quando queste ultime sono residenti in Stati “non collaborativi” (inclusi nella “white list” del D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni) mentre con riguardo agli altri istituti si applica sempre, a prescindere dal Paese di residenza degli stessi.

Con specifico riferimento ai titolari effettivi di società, un aspetto mai chiarito dall’Amministrazione finanziaria è proprio quello delle modalità di valorizzazione dei beni “in pancia” alla società. Ci si chiede cioè se debba seguirsi il criterio contabile, riportando il valore desumibile dal bilancio, o se invece debba farsi riferimento ai criteri generali in materia di RW e dunque alle regole di valorizzazione secondo i criteri Ivie per le attività patrimoniali e Ivafe per quelle finanziarie. Chi scrive propende per questa seconda ipotesi, seppur più complessa da attuare in quanto si prescinde dai valori di bilancio e si deve essere in possesso della relativa documentazione di supporto. Ciò in quanto nella C.M. 38/E/2013 non è dato rilevare alcuna eccezione sulla determinazione del valore da indicare in RW, allineato oramai a quello da riportare ai fini Ivie e Ivafe, anche quando tali imposte non sono dovute. Certo, una soluzione “empirica” potrebbe anche essere quella di monitorare il maggiore dei valori (fra quello da bilancio e quello derivante dall’applicazione delle regole Ivie-Ivafe) in modo da evitare conseguenze sul piano sanzionatorio.

Sarebbe auspicabile peraltro un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria sul punto anche in considerazione del fatto che la questione si trascina dallo scorso anno e riguarda dunque pure Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013, anno peraltro potenzialmente oggetto di voluntary disclosure ai fini della quale sarebbe opportuno conoscere le corrette regole di compilazione così da essere in grado di formulare stime attendibili al contribuente.

Da salutare con favore, infine, l’introduzione nell’RW di quest’anno della casella 20 “solo monitoraggio”, da barrare in tutti i casi in cui non siano dovute l’Ivie o l’Ivafe, ivi incluso dunque quello in cui il titolare effettivo è tenuto a seguire l’approccio “look through” che vale ai fini del monitoraggio fiscale, ma non ai fini delle imposte patrimoniali (a differenza di quanto accade nei casi di interposizione di meri schermi ove l’interponente a prescindere dal requisito del controllo, oltre agli obblighi di monitoraggio fiscale è anche soggetto passivo ai fini delle patrimoniali nonché delle imposte dirette).