20 Gennaio 2014

Tempi stretti per la rottamazione “light” dei ruoli

di Nicola Fasano
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La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013 commi da 618 a 624 dell’unico articolo) ha previsto una mini-sanatoria per incentivare il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Sarà difficile però che sortisca gli effetti di gettito sperati in quanto, come vedremo, è richiesto il pagamento in unica soluzione di quanto dovuto (ad esclusione dei soli interessi) entro il prossimo 28 Febbraio. Probabilmente la procedura avrebbe avuto senz’altro più appeal se si fosse prevista, quanto meno, la possibilità di rateizzare il debito, visto anche la particolare congiuntura economica che sta attraversando il Paese, e magari una riduzione sugli aggi di riscossione.

Non si tratta, peraltro, di una riedizione della rottamazione delle cartelle ex art. 12 L. 289/2002 (che prevedeva il pagamento del 25% degli importi dovuti) foriera di tanti problemi poiché configurava una rinuncia alla riscossione da parte dello Stato, incompatibile che la normativa UE, almeno per quanto riguardava l’iva.

In particolare, la nuova versione della mini-sanatoria riguarda i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi. I contribuenti possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, oltre agli aggi di riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’art. 20, d.p.r. 602/73) nonché degli interessi di mora (previsti dall’art. 30 del d.p.r. 602/73).

Il termine entro cui vanno versate, in unica soluzione, le somme dovute è il 28 febbraio 2014. A tal fine è il diretto interessato a doversi attivare, poiché non è prevista alcuna comunicazione preventiva da parte dell’agente della riscossione. Quest’ultimo, una volta avvenuto il pagamento entro il predetto termine, avrà l’onere entro il 30 giugno 2014:

  • di comunicare agli enti creditori (Agenzia delle entrate, Comuni ecc.), anche in via telematica, l’elenco dei soggetti che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento;
  • di informare, solo mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, è espressamente previsto che la riscossione dei ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 resta sospesa fino al 15 marzo 2014, restando sospesi fino a tale data anche i termini di prescrizione.

La mini-sanatoria non riguarda le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Un paio di questioni vanno evidenziate: in primo luogo sarebbe opportuno confermare che rientrano nella sanatoria anche i ruoli formati dall’INPS, stante la dizione molto ampia utilizzata dalla norma (“Uffici statali”), anche se, in passato, l’Agenzia, con riferimento alla precedente “rottamazione” delle cartelle, l’aveva interpretata in senso restrittivo, facendovi rientrare solo i Ministeri.

La seconda questione riguarda i ruoli per cui sono in corso i relativi giudizi (vertenti sulla cartella o, a monte, sull’avviso di accertamento esecutivo), in relazione ai quali si deve fare particolare attenzione, considerato che sempre con riferimento alla “vecchia” rottamazione l’Agenzia delle entrate precisò (circolare 22/E/03, par. 9.3) che l’adesione alla sanatoria di fatto “cristallizzava” la controversia e nessuna restituzione di quanto pagato spettava al contribuente in caso di esito positivo del giudizio.