23 Dicembre 2020

Superbonus: in una circolare i nuovi chiarimenti delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È stata pubblicata nella giornata di ieri l’attesa circolare 30/E/2020 con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti in materia di superbonus, fornendo altresì l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità.

Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle risposte ritenute più rilevanti.

 

Soggetti beneficiari
Tra i beneficiari del superbonus figurano anche le Onlus, le Aps e le OdV, con riferimento alle quali l’agevolazione risulta spettante indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi; non opera la limitazione in ordine all’applicazione del superbonus ai soli immobili “residenziali” e non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari sulle quali possono essere effettuati interventi agevolati.
Possono fruire del superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche), nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda. Danno diritto alla detrazione gli interventi effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) possono beneficiare della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità.
Un contribuente che dispone del solo reddito dell’abitazione principale può beneficiare del superbonus, essendo un soggetto che, astrattamente, può essere titolare della detrazione. Il contribuente può quindi esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito.

 

Tipologie di immobili ammessi

Si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio:

all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;

− all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Si può ritenere “funzionalmente indipendente” anche un’unità immobiliare allacciata ad un sistema di teleriscaldamento.

Anche gli altri impianti non espressamente individuati D.M. 06.08.2020, come, ad esempio, le fognature e i sistemi di depurazione, non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile.

È possibile fruire del superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”).

Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19% di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), Tuir sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19% è calcolata sull’intero importo eccedente.

Analoga disposizione non è, invece, prevista ai fini degli interventi ammessi all’ecobonus “potenziato” al 110%.

 

Interventi e limiti di spesa
Un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale.
La spesa per il compenso straordinario dell’amministratore condominiale per gli adempimenti connessi al superbonus non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione.
Se l’ammontare massimo di spesa agevolabile deve essere determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

Non devono essere invece considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.