23 Dicembre 2020

La cessione dei crediti d’imposta locazione: adempimenti e utilizzo entro il prossimo 31.12.2020

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 122, comma 2, lett. a) e b), D.L. 34/2020 ha previsto, per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta relativi alle locazioni, introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità, in luogo dell’utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

I crediti che possono costituire oggetto di cessione sono:

  • il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione effettivamente pagato, relativo al mese di marzo 2020, di immobili di categoria catastale C/1 “negozi e botteghe”;
  • il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (a prescindere dalla categoria catastale) e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), riguardante i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale), pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni effettivamente pagati (30% se relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).

Tale credito è stato poi esteso anche al mese di giugno (luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con un’aliquota del 50% nel caso di affitto d’azienda) con il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre con il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) a favore dei soggetti economici oggetto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 24.10.2020 (Tabella 1). La platea dei beneficiari è stata poi ampliata dal D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis).

In alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6914” per il credito ex articolo 65 D.L. 18/2020, “6920” per il credito ex articolo 28 D.L. 34/2020), i soggetti beneficiari di tali crediti d’imposta possono optare, fino al prossimo 31 dicembre 2021, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A tal fine il soggetto cedente che ha maturato i crediti d’imposta deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità, l’avvenuta cessione.

A decorrere dal 14 dicembre scorso la comunicazione, che può essere trasmessa anche tramite un intermediario abilitato (in precedenza solo tramite l’area riservata al contribuente del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate), va effettuata per mezzo del seguente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020.

Il cessionario che riceve il credito d’imposta deve comunicarne l’accettazione tramite la propria area riservata all’interno del sito dell’Agenzia dell’Entrate e può utilizzarlo con le stesse modalità previste per il cedente (compensazione a cessione), ma in ogni caso entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione: la quota di credito non utilizzata nell’anno non può quindi essere utilizzata negli anni successivi né chiesta a rimborso.

Il cessionario di un credito acquisito nel 2020 può quindi utilizzarlo esclusivamente entro il prossimo 31 dicembre.

La compensazione nel modello F24 (Sezione Erario) deve avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo a tale comunicazione, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – articolo 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • 6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – articolo 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Nel campo anno di riferimento del modello deve essere indicato l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel Cassetto fiscale tra i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.