27 Giugno 2016

Stabilite le regole per i fondi di mutualizzazione agricola

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Al via i fondi mutualistici per gli aiuti in agricoltura.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016, del decreto Mipaaf 5 maggio 2016, sono stati individuati i requisiti per la costituzione e le regole per la gestione dei fondi mutualistici, che non devono avere uno scopo di lucro e prevedere una durata minima di anni 5 e che possono beneficiare dei sostegni previsti all’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013; trattasi dei sostegni previsti:

– in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale (lettera b) e

–  a seguito di un drastico calo di reddito (lettera c).

I fondi possono essere creati e gestiti rispettivamente da cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole, da società consortili ex articolo 2615-ter, cod. civ. costituite da imprenditori agricoli singoli e/o associati, da organizzazioni di produttori , dai consorzi di difesa, nonché da reti di impresa con prevalenza di retisti imprese agricole, previo riconoscimento da parte dell’Autorità competente.

Il fondo, inizialmente, può essere alimentato, alternativamente, da contributi volontari erogati dai singoli agricoltori aderenti, nonché da erogazioni di natura finanziaria a cura di soggetti privati che possono anche non rispettare i requisiti per essere considerati quali agricoltori in attività (si ricorda come si considerano tali  le persone fisiche o giuridiche che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.M. 6513/2014, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano di possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:

– iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, Iap, coloni o mezzadri;

– possesso della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con la maggior parte delle superfici agricole ubicate in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo).

L’adesione al fondo è volontaria. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto vengono individuati alcuni soggetti che sono espressamente esclusi dalla possibilità di adesione quali, ad esempio, quelli che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo.

Una volta costituito il fondo mutualistico, il suo patrimonio può essere alimentato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto Mipaaf, dai contributi degli associati, da mutui o finanziamenti erogati da istituti di crediti per consentire la liquidazione dei pagamenti compensativi, dai contributi di soggetti privati nonché da quelli di cui all’articolo 36, Regolamento (UE) 1305/2013 richiamato, da risarcimenti assicurativi e, infine, da proventi derivanti dalla gestione del fondo mutualistico stesso. Di contra, le uscite saranno alimentate dai versamenti degli indennizzi ai soggetti aderenti, dalle spese assicurative per la copertura dell’eventuale quota non garantita dal fondo nonché da oneri finanziari.

I fondi vengono azionati nel momento in cui, alternativamente, si viene a verificare una delle due cause sopra richiamate previste dall’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), Regolamento (UE) 1305/2013.

Resta inteso che l’erogazione dei fondi soggiace, innanzitutto alla verifica dell’evento, procedura che può anche essere affidata a soggetti esterni, e poi alla disponibilità del fondo, salvo decisione del gestore di procedere alla richiesta di mutui bancari.

Nel caso di azionamento del fondo per perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale, a prescindere dalla effettive disponibilità patrimoniali del fondo di mutualizzazione, le erogazioni degli indennizzi soggiacciono a un tetto massimo di importo pari al 100% della perdita.

Nel caso, invece, di azionamento delle misure per il drastico calo dei redditi, per effetto del rimando effettuato dall’articolo 12 del decreto Mipaaf, si deve aver riguardo ai limiti previsti dall’articolo 39 del Regolamento UE, il quale prevede l’attivazione dell’indennizzo soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei 3 anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui 5 anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. A tali fini, per “reddito” si intende la somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico, al netto dei costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione.