10 Marzo 2017

Spetta all’Amministrazione finanziaria produrre in giudizio il PVC

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

In presenza di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi di indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all’Amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del relativo processo verbale di constatazione. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 15 febbraio 2017, n. 3978.

La vicenda trae origine da una verifica fiscale, relativa agli anni di imposta 2005 e 2006, avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, eseguita nei confronti di un contribuente, esercente l’attività di produzione di imballaggi in legno, e conclusasi con l’emissione di un processo verbale di constatazione.

Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento scaturiti dalla predetta verifica fiscale dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso la predetta sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale affermava la legittimità degli avvisi di accertamento, non avendo il contribuente prodotto in giudizio il processo verbale di constatazione più volte richiamato per difendersi nel merito della questione.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, eccependo l’illegittimità della sentenza impugnata, tra gli altri motivi, per non aver valutato i Giudici di seconde cure la fondatezza delle censure attinenti al merito della questione sulla base della mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha innanzitutto ribadito, ancora una volta, il principio cardine in tema di distribuzione dell’onere della prova, applicabile nella generalità dei casi (salvo alcune eccezioni), secondo cui trova applicazione, anche nel processo tributario, l’articolo 2697 cod. civ., con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Da ciò deriva – secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour – che, in presenza di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi di indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di Finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità del relativi esiti, “l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all’Amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione”.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, non spetta al contribuente produrre in giudizio il processo verbale di constatazione, ancorché questi lo richiami più volte nei propri scritti difensivi per difendersi nel merito della questione.

In virtù di ciò, quindi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

Il giudizio di secondo grado nel processo tributario e la consulenza giuridica nel giudizio di cassazione