16 Febbraio 2016

Solo l’avviso di ricevimento attesta l’avvenuta notifica

di Luigi Ferrajoli
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Con la recente sentenza n. 26108 depositata in data 30.12.2015, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo all’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento dell’atto notificato nel caso in cui la parte destinataria sia rimasta contumace.

In particolare, nel caso in esame la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nuovamente che la notifica a mezzo posta si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e con l’accertamento che il destinatario abbia ricevuto l’atto ovvero che sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, richiamando la precedente statuizione della Suprema Corte n.16354/07.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, ha infatti elaborato il principio, ormai consolidato, per cui “l’avviso di ricevimento previsto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione”.

Sulla base di tale principio, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto notificante, non incidendo sulla sola validità della notifica, preclude l’applicabilità sia del procedimento di rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., (che prevede che “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma .Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo”) il quale presuppone, appunto, la nullità della notifica eseguita, sia l’istituto della “sanatoria” dell’atto nullo, previsto dall’art. 156, co. 3, c.p.c., atteso che la mancata produzione in giudizio non è equiparata all’inesistenza della notificazione; pertanto, l’intimato che si costituisce non sana la nullità della notifica ma determina semplicemente la prova della avvenuta consegna dell’atto al destinatario (rendendo inutile il deposito dell’avviso di ricevimento).

Inoltre, secondo il Giudice di legittimità, la parte notificante può chiedere di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c (ora abrogato dall’art. 46, co.3, della L. n.69/09 per l’entrata in vigore del novellato art. 153, co. 2, c.p.c.), per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento, mai ricevuto, “offrendo la prova di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, ai sensi dell’art.6, co.1, L. n.890/82”, fornendo la prova documentale della non imputabilità della causa della omessa produzione e, dunque, di avere esperito i rimedi previsti ex lege per il caso che l’avviso di ricevimento non sia tempestivamente restituito o sia stato smarrito dal servizio postale (ipotesi, tra l’altro, non infrequente).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nel caso di mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, nella esclusiva ipotesi di mancata costituzione della parte destinataria della notifica, in quanto non è possibile verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non aveva prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello, adducendo il ritardo dell’Ufficio postale nella restituzione della cartolina, ma non aveva documentato alcunché in ordine alla tempestiva attivazione presso l’ufficio competente per avere conoscenza dell’esito della notifica, né aveva dedotto circostanze impeditive che giustificassero la puntuale richiesta di un duplicato all’ente competente, pertanto la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.