13 Aprile 2023

Società in liquidazione senza agevolazioni per gli investimenti

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, dell’articolo 1 L. 178/2020.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’agevolazione subisce le limitazioni soggettive relative allo stato di salute dell’impresa.

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 (circolare 9/E/2021).

La disposizione ricalca l’esclusione prevista dalla precedente norma di cui all’articolo 1, comma 186, L. 160/2019.

Anche con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, l’articolo 1, comma 199, L. 160/2019 contiene analoghe disposizioni.

In linea generale possono accedere al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1 L. 160/2019.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento previdenziali e assistenziali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Anche in questo caso sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Analogo criterio è stato ribadito per il nuovo regime Patent box di cui all’articolo 6 D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021, collegato all’utilizzo nell’ambito di un’attività di impresa di specifici beni immateriali da parte del titolare del diritto al loro sfruttamento economico.

Il punto 1.3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 48243/2022 del 15.02.2022, contenente le norme attuative, esclude, in ogni caso, dalla possibilità di esercizio dell’opzione nuovo PB e, quindi, dalla fruizione del beneficio le imprese:

  1. che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;
  2. in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale non finalizzata alla continuazione dell’attività economica prevista dal R.D. 267/1942, dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, o da altre leggi speciali, ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria e a concordato preventivo, si ritiene che l’opzione possa essere comunque esercitata qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’attività economica. La medesima soluzione si ritiene applicabile anche in ipotesi di concordato fallimentare, nel caso in cui lo stesso non sia finalizzato alla liquidazione dell’attività aziendale ma alla sua continuazione.

Il punto 1.4 del Provvedimento citato prevede che l’opzione per il nuovo regime Patent box non è efficace se le cause di esclusione previste dal punto 1.3 sopravvengono rispetto all’avvenuto esercizio della medesima opzione; tale perdita di efficacia opera a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta in cui la causa di esclusione si verifica (circolare 5/E/2023, paragrafo 3.1).

Ricordiamo infine che le società di capitali messe in liquidazione nell’anno 2022 dovranno indicare nella prima dichiarazione dei redditi SC2022 (per il periodo ante-liquidazione, si utilizzano i modelli dell’anno in cui ha avuto inizio la liquidazione) relativa al periodo che va dall’1/1/2022 alla data di messa in liquidazione, i seguenti riferimenti: Stato 2 – Società in liquidazione per cessazione di attività e Situazione 6 – Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione, come nell’esempio sotto riportato di una Srl messa in liquidazione il 1° ottobre 2022.