6 Novembre 2020

Settore turistico-termale: ampliamento del tax credit riqualificazione

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 79 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020), nel novero delle ulteriori misure urgenti finalizzate al sostegno e al rilancio dell’economia nel contesto della pandemia da Covid-19, estende agli anni 2020 e 2021 le disposizioni in materia di credito di imposta per il miglioramento e la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.

La disciplina originaria del credito d’imposta è contenuta nell’articolo 10 D.L. 83/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 106/2014), secondo cui l’agevolazione era riconosciuta per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 a favore delle imprese alberghiere in relazione alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica, nonché per le spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

Le disposizioni applicative per l’attribuzione del tax credit sono state adottate con il D.M. 07.05.2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha individuato, tra l’altro, le tipologie di strutture alberghiere e di interventi ammessi al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile, i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, le procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo, nonché le procedure finalizzate recupero dell’agevolazione nei casi di utilizzo illegittimo.

L’articolo 79 del Decreto Agosto, oltre a prevedere la già ricordata estensione temporale del tax credit, introduce ulteriori novità rispetto alla precedente disciplina, specificando, peraltro, che per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 10 D.L. 83/2014. Lo stesso articolo 79, inoltre, prevede espressamente l’adeguamento alle nuove norme del D.M. 07.05.2015.

Queste, in sintesi, le novità introdotte dal Decreto Agosto:

  • la percentuale di fruizione del credito d’imposta passa dal 30% al 65% (si ricorda, peraltro, che la maggiore percentuale di recupero era già stata prevista dall’articolo 1, comma 4, L. 232/2016, in relazione alla precedente proroga della misura agevolativa per gli anni 2017 e 2018);
  • il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ma per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 dell’articolo 10 D.L. 83/2014 (ne consegue la fruizione del beneficio in unica soluzione);
  • nel novero dei beneficiari del tax credit vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali (anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali), nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 L. 96/2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

La medesima disposizione stabilisce che rientrano tra le attività agrituristiche:

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
  • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

La definizione di stabilimenti termali, invece, è contenuta nell’articolo 3 L. 323/2000, secondo cui le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

  • risultano in regola con l’atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
  • utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi della specifica normativa vigente;
  • sono in possesso della necessaria autorizzazione regionale;
  • rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi definiti dalla normativa di settore.