2 Ottobre 2014

Serit paga le spese processuali avendo iscritto ipoteca post sgravio

di Luigi Ferrajoli
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La
Corte di Cassazione, con
Ordinanza n. 16948/2014, confermando la sentenza pronunciata dalla CTR Palermo ha
rigettato il ricorso avanzato dalla (ex) Serit Sicilia Spa (dal 1.09.2012 divenuta Riscossione Sicilia Spa) in materia di iscrizione di ipoteca nonostante il
provvedimento di sgravio.
La Suprema Corte ha inoltre statuito con l’Ordinanza
de qua che la stessa (ex) Serit Spa è tenuta a
rifondere alla società contribuente
le spese del giudizio incardinato innanzi ad essa.
La vicenda processuale originava dalla pronuncia della CTP Messina (successivamente confermata dalla sentenza pronunciata dalla CTR Palermo impugnata innanzi la Corte di Cassazione) che, avendo dichiarato la
cessazione della materia del contendere in merito all’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca promossa dalla società contribuente, aveva
condannato la (ex) Serit Spa alla
rifusione delle spese del giudizio in favore della stessa società e dell’Agenzia delle Entrate.
La
ratio sottesa alla pronuncia impugnata era identificabile nel fatto che
l’iscrizione di ipoteca oggetto di attenzione si fosse concretizzata in un
momento cronologicamente successivo rispetto alla sopravvenienza dello sgravio dal ruolo della somma che detta ipoteca avrebbe dovuto garantire.
La (ex) Serit Spa denunciava dal canto suo che la
comunicazione telematica dell’avvenuto sgravio le fosse stata rivolta
successivamente rispetto al momento nel quale aveva provveduto
a tale iscrizione, richiamando al contempo la
validità e la rilevanza della stessa.
Nella sintetica motivazione della decisione in esame
la Corte di Cassazione disattende le doglianze della ricorrente premurandosi di chiarire come esse non risultino confacenti rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza della CTR Palermo.
Quest’ultima, infatti,
non aveva assolutamente posto in discussione la concatenazione cronologica degli eventi che, come ricostruito dalla stessa (ex) Serit Spa, vedeva lo sgravio
de quo precedere l’iscrizione dell’ipoteca e questa a sua volta antecedere la comunicazione del primo da parte dell’AdE alla ricorrente.
Parimenti, la Suprema Corte ha riscontrato come
la sentenza impugnata non sminuisse affatto la rilevanza e la validità di tale comunicazione telematica.
La censura legittimamente operata dalla CTR Palermo sottolineava
piuttosto la
“negligenza” dimostrata dall’Agente della riscossione nel procedere all’iscrizione ipotecaria contestata.
Essendo lo sgravio un atto avente natura telematica, la (ex) Serit Spa
sarebbe stata abilitata (e tenuta) ad operare relativo
controllo sulla sua insussistenza prima di procedere con detta iscrizione.
Ne consegue che, agli occhi della Corte di Cassazione, la valutazione operata ai fini dell’attribuzione delle spese del giudizio dalla sentenza d’appello tanto in merito
all’effettiva possibilità per la ricorrente
di compiere il doveroso controllo sulla tempestività dell’iscrizione di ipoteca quanto in relazione all’
obbligo posto in capo ad essa
di provvedere in tal senso meritano conferma.
La valutazione operata dalla Suprema Corte, che ha ritenuto dunque non inficiato il giudizio espresso dalla CTR Palermo in merito alla vicenda,
conferma la censura da quella
operata.
La
professionalità e la
competenza, evidentemente, sono valori che (oltre ad essere stati riconosciuti esplicitamente dal codice etico del pubblico Agente della riscossione, cioè Equitalia, che minimamente partecipa la stessa Riscossione Sicilia S.p.A.) debbono informare l’agire di
tutti i soggetti abilitati all’esercizio della riscossione dei tributi.
E’ dunque evidente che astenersi dall’operare un controllo (peraltro di agile effettuazione) sull’effettiva utilità del ricorso ad uno strumento “pesante” per il contribuente quale l’iscrizione di un ipoteca concretizza un
comportamento negligente assunto dall’Agente della riscossione a detrimento del privato.
Il fatto stesso che si sia verificato il ricorso all’iscrizione ipotecaria in assenza di somme da garantirsi in quanto sgravate ha rappresentato un
utilizzo essenzialmente improprio dal punto di vista giuridico dell’ipoteca.
E’ stato pertanto detto
comportamento ritenuto meritevole di sanzione, prova ne sia il fatto che non è stato valutato equo l’addossare il pagamento delle spese processuali alla società contribuente ed all’Agenzia delle Entrate prima dalla CTP Messina, poi dalla CTR Palermo ed infine dalla Corte di Cassazione lungo l’arco dei tre gradi del giudizio.
L’ordinanza esaminata può dunque ritenersi a ragion veduta come conferma
dell’importanza della diligenza quale criterio operativo degli Agenti della riscossione.