24 Settembre 2014

Sarà sufficiente allungare a 5 anni il monitoraggio per la perdita sistemica?

di Sergio Pellegrino
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Il decreto semplificazioni, che nel giro di qualche settimana dovrebbe finalmente vedere la luce nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, contiene un importante intervento in materia di applicazione della disciplina delle società di comodo.

In questi anni abbiamo purtroppo sperimentato sulla “pelle” dei nostri clienti come, tra
non operative e
perdita sistemica, sia difficile per molte società sfuggire alle conseguenze draconiane di una disciplina che “non fa prigionieri”.
Per anni abbiamo contestato l’irrazionalità della “logica” della disciplina delle
società non operative, che pretende di correlare al valore di determinati beni aziendali coefficienti definiti
una tantum (e buoni per tutte le stagioni) per arrivare alla determinazione “scientifica” dei
ricavi attesi da quell’attività imprenditoriale.
Le presunzioni però non “pesano” la crisi e, in molti casi, non lo fanno neppure gli Uffici, “sommersi” dagli interpelli dei contribuenti, ma restii a concedere l’agognato salvacondotto.
In questo scenario appare
contraddittorio il comportamento del legislatore che, da un lato vara misure di sostegno per il settore immobiliare in crisi, dall’altro continua a pretendere una redditività presunta degli immobili detenuti dalle imprese che molto spesso è al di fuori da qualsiasi logica di mercato.
Con il
D.L. n.138/11, e l’introduzione della
disciplina delle società in perdita sistemica, le cose però sono decisamente peggiorate e la possibilità di patire le conseguenze negative previste per le società di comodo si sono ampliate notevolmente.
L’intervento del 2011 ha stabilito infatti che si considerano di comodo anche le società che hanno chiuso
tre periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero
due di questi, con un terzo nel quale hanno dichiarato un reddito imponibile inferiore al reddito minimo di cui all’
art.30 della L.724 del 1994.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato come la nuova previsione sia
persino più insidiosa di quella originaria: confutare la
presunzione di antieconomicità dell’attività imprenditoriale implicita nella norma risulta nella maggior parte dei casi un esercizio in cui le
chances di successo sono minime.
La logica, che facevamo fatica a trovare per la condizione di non operatività, qui manca del tutto e non si comprende come una
società in perdita possa essere considerata di comodo.
In realtà la previsione normativa è soltanto l’
affermazione per legge di quel “principio logico” che molte volte ci siamo sentiti esporre durante le verifiche: non è “razionale” il fatto che un’impresa in perdita continui l’attività e quindi … l’unica spiegazione possibile è che non abbia dichiarato quanto effettivamente dovuto. Sembra quasi l’affermazione di un principio di
selezione darwiniana, ma in realtà non è sempre così, soprattutto in lunghi anni di crisi come questi: spingere le imprese alla chiusura però appare in contrasto non solo con il buon senso, ma con gli stessi interessi erariali.
Con il decreto semplificazioni il legislatore attenua la morsa della disciplina che colpisce le società in perdita sistematica, prevedendo che la condizione si realizzi quando la perdita fiscale si perpetua per un periodo più lungo: diventano infatti di comodo le società che hanno chiuso
cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero
quattro in perdita e un quinto con un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Considerato il fatto che la
presenza di una causa di disapplicazione
interrompe il periodo di monitoraggio, ecco che l’intervento del legislatore, se non risolutivo, appare comunque significativo, perché ridimensionerà indubbiamente il numero di situazioni nelle quali scatteranno le conseguenze della disciplina delle comodo.
Le modifiche entreranno in vigore dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e quindi, ragionevolmente, esordiranno già nel
modello Unico 2015 in relazione al periodo 2014: diventeranno di comodo le società in perdita reiterata dal
2009 al 2013 (ovvero in quattro di questi anni, con il quinto con il reddito “insufficiente”).
Finalmente una
buona notizia quindi, anche se l’unico esito pienamente soddisfacente sarebbe stato la soppressione dell’intervento del 2011:
siamo infatti dell’idea che una tipologia di società di comodo basti e avanzi …