18 Febbraio 2016

Sanzioni ridotte con la conciliazione in appello

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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L’istituto della conciliazione giudiziale è stato notevolmente rafforzato dal legislatore, allo scopo preciso di incentivare il ricorso alle modalità deflattive del contenzioso tributario. In tale direzione, due sono stati gli interventi significativi effettuati, di grande innovazione rispetto al passato:

  1. in primo luogo, la conciliazione è praticabile anche in relazione a contenziosi che sono stati oggetto della procedura di reclamo/mediazione (si rammenta che fino a tutto il 2015 le liti oggetto di reclamo non potevano poi fruire della conciliazione giudiziale);
  2. in secondo luogo, la stessa conciliazione è effettuabile in ordine alle liti pendenti in secondo grado di giudizio, non trovando più un blocco insuperabile alla condizione di lite pendente presso la commissione tributaria provinciale.

Sul piano dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per esplicita previsione normativa le stesse si applicano ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016: sono dunque escluse solo le controversie ormai definite o per le quali già si è avuta la discussione in Commissione Regionale, nonché le eventuali conciliazioni già perfezionate dal contribuente. Di contro, l’eventuale appello prodotto ad esempio a maggio 2015 ed ancora non discusso, consente di attivare la procedura per la lite sottostante. Allo stesso modo, relativamente alla possibilità di procedere alla conciliazione giudiziale anche dopo il mancato perfezionamento del reclamo/mediazione, la circolare n. 38 del 2015 precisa che possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente disciplina. Discende pertanto che eventuali contenziosi incardinati in primo grado di giudizio con costituzione avvenuta a dicembre 2015 e riguardanti procedimenti in precedenza soggetti esclusivamente alla fase del reclamo, possono oggi essere oggetto alla conciliazione giudiziale, esplicabile sia “fuori udienza” che “in udienza” ed in entrambi i gradi di giudizio di merito.

A fare da spartiacque circa la possibilità di ricorso alla conciliazione giudiziale è pertanto il giudizio di appello: sul punto, la circolare n. 38 del 2015 in riferimento ad entrambe le procedure applicabili (fuori o in udienza) è concorde nel sottolineare che la conciliazione è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza la data di notifica dell’appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame.

Ovviamente, affinchè possa aversi una conciliazione è necessario che la lite sia pendente innanzi ad una commissione tributaria. Il problema si pone in particolar modo per le controversie pendenti in commissione tributaria regionale. Ad esempio, un appello proposto e depositato il 30 aprile 2015 ma ancora non oggetto di discussione rende la lite “conciliabile”; di contro, una sentenza emessa a dicembre del 2015 rispetto alla quale ancora non è stato prodotto appello non consente il ricorso al nuovo istituto conciliativo.   Sul piano strettamente operativo, in particolare, è stato riscontrato che a parere degli Uffici periferici pur essendo ancora aperti i termini per l’impugnazione, in assenza della formalizzazione dell’atto di appello la lite non si considera tecnicamente pendente in regionale con conseguente non accettazione di proposte conciliative.

Ne discende che tornando all’esempio proposto di sentenza del dicembre 2015, con termini di impugnazione ancora aperti ma appello non prodotto, qualora si volesse tentare una conciliazione, gli uffici richiederanno prima la produzione dell’appello, l’incardinamento della lite in secondo grado e solo successivamente si renderanno disponibili alla procedura di conciliazione. Sul tema al momento non constano posizioni ufficiali di prassi ed è di tutta evidenza che una simile impostazione diventa inevitabilmente “costosa” per il contribuente (ma anche in via indiretta per la stessa Amministrazione finanziaria), essendo egli costretto sia a richiedere la redazione dell’appello al proprio consulente sia a procedere al pagamento del contributo unificato. In assenza di indicazioni di senso avverso non resta che prendere atto di una simile rigidità ed assodare la necessità di incardinare il processo innanzi alla commissione tributaria.

Se però l’obbligo di formalizzare il contenzioso e costituirsi in giudizio rappresenta senza dubbio un onere per il contribuente, ben più interessanti sono i benefici ottenibili. Anche in tal caso non è tanto la riduzione delle sanzioni in caso di conciliazione in primo grado di giudizio a destare interesse, seppur essa sia rilevante e pari all’abbattimento al 40% della sanzione irrogabile. L’effetto di riduzione delle sanzioni è particolarmente significativo soprattutto nelle ipotesi di liti pendenti in secondo grado di giudizio, con magari esito sfavorevole nella prima valutazione dell’organo giudicante.

Si immagini ad esempio una casistica di infedele dichiarazione, accertata prima del 2016 con l’irrogazione di una sanzione del 100% dell’importo evaso (presunto pari a 100 mila euro), con dunque sanzione di 100 mila euro, il cui contenzioso, oggettivamente “difficile”, è stato perso in primo grado di giudizio. L’appello prodotto non reca particolari aspettative positive. La procedura conciliativa porta in dote due importanti variazioni favorevoli al contribuente:

  1. la prima riguarda la rideterminazione delle sanzioni irrogabili, da ribassare al 90% in considerazione delle modifiche intervenute al sistema sanzionatorio a decorrere dal 2016;
  2. la seconda concerne la possibilità di conciliare anche al solo fine di abbattere  le sanzioni al 50%, senza rideterminazione degli imponibili accertati.

Di fatto, nell’esempio proposto si giungerebbe comunque ad una riduzione delle sanzioni a 45 mila euro (50% delle sanzioni di 90 mila euro irrogabili), vantaggio perseguibile senza particolari sforzi applicativi.

Al che è abbastanza evidente che l’istituto della conciliazione giudiziale, se adeguatamente analizzato e utilizzato, può recare importanti benefici ed indirizzare le scelte del contribuente, il quale potrebbe trovare economicamente conveniente transare con il fisco, piuttosto che persistere nella lite in essere a rischio di risultare perdente e con richiesta di sanzioni nell’intero ammontare, senza contare che in caso di definizione mediante conciliazione si ottiene in dote anche il pagamento rateale degli importi dovuti.