28 Giugno 2018

Il saldo Iva 2017 può slittare fino al 20 agosto

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La dichiarazione Iva annuale può chiudersi con un saldo positivo oppure negativo. In caso di saldo a debito questo può essere versato in diverse modalità a seconda delle disponibilità finanziarie del contribuente.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo evidenzia che il saldo Iva 2017 può essere versato fino al prossimo 20 agosto.

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale (cd. saldo Iva) deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

In tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 542/1999).

In particolare, per l’anno 2017 la scadenza per il versamento del saldo Ires/Irpef slitta al 2 luglio, atteso che il 30 giugno cade di sabato.

Peraltro, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

In materia di versamenti Iva è intervenuta la risoluzione 73/E/2017 con cui l’Agenzia ha precisato che:

  • il versamento del saldo Iva può essere differito al 30 giugno, termine per il pagamento delle imposte dirette e Irap, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • la specifica maggiorazione dello 0,40% del saldo Iva, prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si applica solo sulla parte del debito non compensato con i crediti delle imposte dirette/Irap emergenti dalla dichiarazione annuale e riportati in F24. Ciò in quanto, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con tali crediti è solo formale e, quindi, non può produrre interessi corrispettivi;
  • chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento del saldo Iva dal 16 marzo al 30 giugno può comunque rateizzare il debito, con decorrenza dal 30 giugno;
  • la rateizzazione del saldo Iva annuale con decorrenza 30 giugno riguarda solo ciò che residua dopo aver compensato il debito Iva con crediti di altre imposte.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2 dell’articolo 17 del D.P.R. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Sicché è possibile affermare che, in linea generale, il saldo Iva può essere versato alternativamente:

  • entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 30 giugno, maggiorando la somma da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • entro il 30 luglio, applicando l’ulteriore maggiorazione dell’0,40% sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni).

Va poi considerato che trova applicazione l’articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006 secondo cui i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Pertanto, negli anni in cui l’ulteriore differimento cade nel mese di agosto il versamento del saldo Iva può essere differito fino al 20 agosto.

Ciò si verifica nel 2018; quindi, il saldo Iva 2017 può essere versato entro il 20 agosto 2018, applicando l’ulteriore maggiorazione dell’0,40% sulla somma dovuta al 2 luglio (al netto delle compensazioni).

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO