20 Giugno 2014

Rivaluto e ci guadagno?

di Luigi Scappini
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E’ noto che con l’articolo 1, comma 156 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il Legislatore abbia “riaperto” i termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti non in regime d’impresa, dalle persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

Ecco che allora il 30 giugno scade il termine ultimo per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni sociali detenute alla data del 1° gennaio 2014, tuttavia, tale data rappresenta il crocevia anche per quanto riguarda l’aliquota da applicare per la tassazione dei capital gain conseguiti sulle partecipazioni non qualificate che passa al 26% (in meno di due anni si è assistito a un incremento più che esponenziale – l’aliquota, in effetti, si è più che raddoppiata – che ha penalizzato i piccoli risparmiatori a discapito dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate, per i quali la tassazione rimane ancorata alle vecchie regole).

A maggior ragione, quindi, si rende necessario, nonostante le indubbie difficoltà del periodo, valutare se sia conveniente o meno procedere a una rivalutazione delle proprie partecipazioni.

Ma, ancor prima di verificare quali siano i calcoli da effettuare, pare opportuno ricordare, seppur brevemente e in maniera sintetica, quali siano i requisiti che debbono essere rispettati per poter fruire della possibilità di procedere alla rideterminazione delle quote societarie.

Possono procedere alla rivalutazione le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa, le società semplici, quelle di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex articolo 5, comma 2, lettera b) Tuir, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Da un punto di vista oggettivo, sono rivalutabili le azioni o quote sociali detenute non in regime di impresa, non negoziate in mercati regolamentati e possedute al 1° gennaio 2014.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.12/E/2002 ha ammesso la rivalutazione dei diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle partecipazioni quali ad esempio i diritti di opzione, i warrant, le obbligazioni convertibili.

Al rispetto dei quesiti di cui sopra, il contribuente potrà procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, predisponendo la relativa perizia di stima, redatta da professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori contabili e da periti iscritti alle CCIAA ai sensi dell’articolo 32 del R.D. n. 2011/34, nel termine del 30 giugno 2014.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata sempre entro il 30 giugno 2014 (si ricorda come sia possibile optare per il versamento rateale, nel qual caso a tale data bisognerà assolvere solamente la prima delle tre rate).

In ragione della differente caratura delle partecipazioni detenute, si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 4% se qualificate, e 2% nel caso in cui non lo siano.

Si ricorda anche come sia ammessa, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la già richiamata Circolare n. 12/E/02 e, confermato dall’AIDC di Milano con circolare n. 7 del 31 marzo 2010.

La scelta di procedere alla rivalutazione è ovviamente influenzata da svariate variabili sia esogene che endogene, fermo restando che, in primis, inciderà la volontà di procedere alla cessione delle partecipazioni in un arco temporale ristretto o, casomai, la sussistenza di procedure avviate o già concluse.

Ma, come anticipato nelle premesse, le considerazioni devono essere compiute anche, soprattutto nel caso di possesso di partecipazioni non qualificate, in ragione dell’incremento dell’aliquota di tassazione. A tal fine, il Legislatore, in maniera del tutto similare a quanto previsto in occasione dell’incremento avvenuto con la cd. “Manovra di Ferrragosto” del 2011, al fine di non rendere troppo pesante l’impatto della novità, ha introdotto alcune norme “cuscinetto” che funzionano in modo similare ad un “affrancamento”.

Ecco che allora, il contribuente dovrà aver riguardo:

  • all’effettivo carico fiscale in assenza di rivalutazione;
  • all’imposta sostitutiva;
  • al costo della perizia;
  • all’onere derivante dall’affrancamento del valore al 1° luglio 2014.

In considerazione del fatto che costo della perizia e dell’affrancamento sono variabili estremamente volubili e di difficile determinazione, per fornire un primo elemento utile di raffronto, riferendosi alle partecipazioni non qualificate che come visto sono quelle su cui impatta l’innalzamento dell’aliquota di tassazione, e rinviando per approfondimenti a G. Valcarenghi “Affrancamento delle partecipazioni e modifica del regime di tassazione dei redditi diversi” in Circolare tributaria n.25-2014, si propone una semplice formula, tramite il semplice confronto tra fiscalità ordinaria e sostitutiva, con cui individuare il punto di break even.

Si avrà convenienza a procedere all’affrancamento per individuare l’eventuale prezzo di cessione a decorrere dal quale risulta conveniente rivalutare si dovrà risolvere la seguente equazione:

[(PV – CA)*20%] = (VP*2%) + [(PV – VP)*20%]

con:

PV = prezzo di vendita;

CA = valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione;

VP = valore di perizia.

Il punto di pareggio si ottiene per VP = 1 *CA.

Ne deriva che risulterà conveniente rivalutare in ipotesi di una plusvalenza pari almeno all’10% del costo di acquisto fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

A decorrere dal 1° luglio 2014 l’asticella si abbassa al 7,7%.