3 Giugno 2015

Rivalutazione quote: effetti donazione e successione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Entro il prossimo 30 giugno, le persone fisiche che alla data del 1° gennaio 2015 detenevano quote di partecipazione in società, possono avvalersi della rivalutazione del costo di acquisto, procedendo alla predisposizione di un stima giurata entro la medesima data e soprattutto pagando almeno la prima delle tre rate di imposta sostitutiva dovuta. Relativamente al costo da sostenere per la rivalutazione, la riapertura dei termini contenuta nella legge n. 190/2014 ha purtroppo portato con sé il raddoppio dell’imposta sostitutiva, portandolo rispettivamente dal 2% al 4% per le quote non qualificate e dal 4% all’8% per quelle qualificate. Prescindendo da valutazioni di convenienza, il presente contributo intende focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti riguardanti le quote di partecipazione pervenute al contribuente a seguito di donazione inter vivos o successione mortis causa. In tali ipotesi, infatti, sussistono particolari regole per la determinazione del costo fiscale della partecipazione, che costituisce il parametro per la determinazione della plusvalenza in caso di successiva rivendita della partecipazione. Più in particolare, l’art. 68, co. 6, del Tuir, nel disciplinare la determinazione del reddito diverso scaturente dalla cessione della partecipazione (cd. “capital gain”), prevede che:

  • nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione”;
  • nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”.

Relativamente a tale ultima fattispecie, la norma citata prevede una sorta di “trasparenza” tra donante e donatario, il quale è tenuto ad assumere necessariamente il costo fiscale della partecipazione in capo al donante. Pertanto, laddove quest’ultimo abbia proceduto alla rivalutazione del costo di acquisto in occasione delle diverse scadenze previste in questi ultimi anni, il donatario può utilizzare tale rivalutazione all’atto della successiva rivendita, poiché a norma dell’art. 68, co. 6, del Tuir, il valore risultante dalla perizia di stima costituisce il costo fiscale della partecipazione ricevuta per donazione. A differenti conclusioni si perviene invece nell’ipotesi di partecipazione ricevuta per successione, poiché lo stesso art. 68, co. 6, del Tuir, non consente all’erede (o agli eredi) di tener conto del valore rivalutato dal de cuius. Infatti, è previsto che si debba ave riguardo per la determinazione del costo fiscale, al valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione, vanificando in tal modo l’eventuale rivalutazione operata in vita dal de cuius. In particolare, il costo fiscale in capo all’erede, come detto, è determinato tenendo conto delle regole operanti per l’imposta di successione, nell’ambito della quale l’art. 16 del TUS (Testo unico in materia di successione) stabilisce che per le partecipazioni non quotate il valore rilevante per l’applicazione del tributo successorio è pari al “valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato”.

Va ricordato da ultimo che la R.M. n. 40/E/2015 ha precisato che laddove il donatario della partecipazione intenda procedere ad una nuova rivalutazione delle quote, non è possibile procedere allo scomputo delle imposte pagate dal donante in occasione della precedente rivalutazione (principio già espresso con la R.M. n. 91/E/2014), e che eventuali comportamenti difformi possono essere sanati senza applicazione di sanzioni entro il prossimo 19 giugno 2015.