22 Dicembre 2016

È la Regione a certificare i requisiti Iap

di Alberto RocchiLuigi Scappini
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Permesso che, in un contesto di libera iniziativa economica, è data facoltà ai cittadini di scegliere liberamente quale sia la miglior firma di esercizio di una determinata attività economica, è indubbio che, nel momento in cui si opera in agricoltura, il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di Iap (imprenditore agricolo professionale) consente l’accesso alla maggior parte della agevolazioni previste per il settore, si pensi da ultimo all’esenzione da imposte sui redditi per il periodo 2017-2019.

La principale differenza pratica tra coltivatore diretto e Iap consiste nell’attività svolta dagli stessi o, per meglio dire, in quella che il Legislatore presume sia, poiché, se il primo è colui che esercita direttamente e manualmente l’attività agricola, per il secondo, al contrario, tale presunzione non sussiste e, tale differenza, è automaticamente recepita dalla stessa Inps, allorché estende automaticamente la copertura previdenziale per il coltivatore diretto, attraverso lo storno di parte dei contributi versati all’Inail.

In tal senso depongono la struttura e il contenuto della normativa di riferimento. La figura del coltivatore diretto, infatti, nasce in ambito civilistico in primis (articolo 2083 cod. civ.) e trova poi completamento nelle leggi speciali (articolo 6 L. 203/1982). L’obbligo di iscrizione Inps è, invece, previsto dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957, che sanciscono la nozione previdenziale di coltivatore diretto. La figura dello Iap, invece, non ha una disciplina previdenziale specifica che definisce contorni più o meno ampi di quelli contenuti nella normativa di carattere generale.

Ne consegue che mentre l’iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti è subordinata all’accertamento dei requisiti “previdenziali” da parte dell’Inps, nel caso dello Iap, l’istituto non potrà che basarsi sulle certificazioni rilasciate dagli enti deputati, in particolare la regione.

Infatti, per quanto riguarda lo Iap, è il dato letterale dell’articolo 1, D.Lgs. 99/2004 che depone senza timor di smentita in tal senso, a nulla rilevando alcune previsioni contenute nel medesimo articolo.

Punto di partenza è, ai fini del riconoscimento della qualifica di Iap, il possesso dei requisiti individuati dal comma 1 dell’articolo richiamato, riassumibili in 3:

  1. adeguate conoscenze e competenze nel settore agricolo;
  2. dichiarazione di un reddito complessivo di lavoro proveniente almeno per il 50% (ridotto al 25% per determinate zone svantaggiate come individuate all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999) dall’attività agricola esercitata e
  3. tempo di lavoro dedicato alla suddetta attività agricola pari almeno al 50% del complessivo (anche in questo caso è azionabile l’abbattimento al 25% per le zone svantaggiate richiamate).

Il successivo comma 2 individua i soggetti deputati alla verifica di tali requisiti, individuandoli nelle regioni, mantenendo, tuttavia, in capo all’Inps, la facoltà di effettuare le opportune verifiche ritenute necessarie, ma ai soli fini previdenziali.

Ne deriva che la regione o la provincia è l’unico soggetto atto a riconoscere la qualifica di Iap all’agricoltore, tant’è vero che si dovrà aver cura di andare a verificare, regione per regione, i parametri richiesti.

Ci stiamo riferendo nello specifico a quelli relativi all’aspetto reddituale e temporale in quanto, ogni singola regione o provincia, nel primo caso, può individuare parametri diversi (volume d’affari ai fini Iva o base imponibile Irap ad esempio) e, nel secondo, emana tabelle in cui viene individuato in ragione della dimensione aziendale il tempo minimo ritenuto necessario per la coltivazione.

Rispettati i requisiti e ottenuta la certificazione, sarà libera scelta dello Iap procedere o meno all’iscrizione alla gestione agricola Inps, fermi restando i vincoli di copertura previdenziale imposti dalle regole dell’istituto.

Non deve trarre in inganno il dato lettera dell’articolo 1, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004, ai sensi del quale è fatto obbligo per lo Iap, anche ove socio di società di persone o cooperativa, ovvero amministratore di società di capitali, di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.

Nella realtà, tale iscrizione alla gestione agricola diventa imprescindibile nel momento in cui, il nostro soggetto intende azionare le agevolazioni previste, come precisato dal precedente comma 4, ai sensi del quale allo Iap, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il combinato disposto dei 2 commi deve essere letto nel senso che lo Iap deve avere comunque e sempre una copertura previdenziale, poi, nel caso in cui essa sia quella agricola, lo stesso avrà accesso alle agevolazioni previste per i soggetti che operano nel mondo agricolo (leggasi in prima battuta ppc).

In altri termini, la qualifica Iap è riconosciuta a cura delle regioni e province a nulla rilevando l’iscrizione alla gestione agricola Inps, elemento che diviene discriminante solamente allorquando si intenda fruire delle agevolazioni in sede di acquisto di fondi rustici o di erogazione di finanziamenti.

Dottryna