1 Agosto 2018

Regime Iva telefonia – II° parte

di EVOLUTION
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Il regime Iva monofase applicabile nel settore delle telecomunicazioni è regolato dall’articolo 74, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la normativa di riferimento con particolare riguardo all’ambito oggettivo del regime.

Come detto nella prima parte del presente contributo, il regime speciale Iva per la telefonia è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva. Pertanto, i cessionari non potranno esercitare il diritto della detrazione dell’Iva relativa all’acquisto.

Con riferimento all’ambito oggettivo, le operazioni cui si applica il regime monofase per la telefonia sono costituite dalle prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico e dalle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico che consenta la possibilità di fruire dei servizi di telefonia sia fissa che mobile, nonché dei servizi di telematica.

Tra i “mezzi tecnici” deve considerarsi compresa anche la “fornitura di codici di accesso”.

Ne consegue che il sistema monofase si applica non solo nell’ipotesi in cui i soggetti titolari della concessione, autorizzazione o licenza individuale provvedono direttamente alla cessione e/o distribuzione dei mezzi tecnici sul mercato, ma anche quando detti soggetti si limitano a generare ed attivare i PIN abbinando loro una certa quantità di minuti di traffico verso le varie destinazioni, per poi cederli ad operatori terzi del settore che provvedono a commercializzarli in proprio presso il pubblico (anche attraverso supporti fisici che non recano il marchio della compagnia che ha generato il traffico).

Ancora, il sistema monofase trova applicazione:

  • sia quando il soggetto tenuto al versamento abbia conoscenza del corrispettivo dovuto dall’utente finale;
  • sia quando il corrispettivo dovuto dall’utente finale non sia ancora determinato. In tal caso, l’imposta dovrà essere calcolata sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico, generalmente, secondo tagli prefissati.

Si osservi che i supporti fisici necessari al funzionamento dei terminali (c.d. SIM), di solito ceduti contestualmente e unitamente ai medesimi, sono soggetti ad un trattamento fiscale variabile in funzione della loro destinazione.

In particolare, il regime monofase e gli adempimenti ad esso connessi si applicano alle SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento prepagato”, in genere contenenti già una quantità di traffico strumentale alla loro attivazione, mentre sono escluse dal campo di applicazione del regime speciale le SIM funzionali al traffico telefonico in “abbonamento al consumo”.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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