29 Settembre 2017

Il raddoppio dei termini non si applica all’Irap

di Marco Bargagli
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Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 600/1973, rubricato “termine per l’accertamento”, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 131, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1 gennaio 2016 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Inoltre, fino alla scadenza dei termini sopra evidenziati, l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In precedenza, prima delle modifiche apportate dalla Legge 208/2015, gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, in caso di violazione che comportava un obbligo di denuncia (ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale), per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini per l’accertamento erano raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui era stata commessa la violazione.

Quindi, la Legge di stabilità 2016 ha:

  • fissato nuovi termini di accertamento tributario in materia di Imposte dirette ed Iva;
  • eliminato il “raddoppio dei termini” nelle ipotesi in cui sussiste obbligo di denuncia per un reato rilevante ai fini penali-tributari.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della Legge di stabilità i nuovi termini di prescrizione trovano applicazione a partire dagli avvisi di accertamento riguardanti il periodo d’imposta 2016.

Di contro, per gli accertamenti emessi relativamente ai periodi d’imposta precedenti (sino al 31 dicembre 2015), si rendono applicabili ancora i vecchi termini dell’accertamento, operando il “raddoppio dei termini” nelle ipotesi di violazioni penali, a condizione che la denuncia venga inoltrata all’Autorità giudiziaria entro i termini ordinari di decadenza.

Ciò posto occorre domandarci se la denuncia penale inoltrata alla competente Procura della Repubblica comporti o meno il raddoppio dei termini di accertamento anche in materia di Imposta regionale sulle attività produttive.

Sullo specifico punto si è espressa la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 20435/2017 del 16 maggio 2017.

Gli ermellini, dopo avere ripercorso la normativa di riferimento, come da ultimo modificata dalla Legge di Stabilità 2016, hanno preliminarmente formulato interessanti chiarimenti circa la disciplina transitoria riferita alla normativa in rassegna, la quale risulta essere articolata su due distinti piani:

  • qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell’articolo 1 Legge 208/2015 (c.d. regime transitorio);
  • qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dall’articolo 2 del D.Lgs. 128/2015, con la conseguenza che la nuova normativa non trova applicazione con riferimento agli avvisi di accertamento notificati entro il 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto.

Tale principio di diritto si ricava proprio dalla lettura dell’articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 128/2015, che prevede testualmente:

  • comma 1: all’articolo 43, terzo comma, del D.P.R. 600/1973, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti»;
  • comma 2: all’articolo 57, terzo comma, del D.P.R. 633/1972 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui é ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti».

In definitiva, concludono i supremi giudici, il raddoppio dei termini di accertamento, abrogato nel nostro ordinamento giuridico a decorrere dal 2016, rileva solo per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, non essendo l’Irap un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali “è infatti evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis”.

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