2 Settembre 2020

Pubblicità e sponsorizzazioni: i crediti di imposta 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (articolo 57-bis D.L. 50/2017) è stabilito nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, limitatamente all’anno 2020 e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea.

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Mentre a regime il valore dell’investimento deve superare di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, per il solo anno 2020, questa condizione non è richiesta (secondo quanto prevede l’articolo 186 D.L. 34/2020) e potranno usufruirne anche i neofiti dell’investimento pubblicitario. Il beneficio, inoltre, è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), dell’articolo 109 Tuir in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Pertanto, non ha alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda di prenotazione (aggiornata il 28 agosto) denominata “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020, considerando anche le spese da sostenere entro fine anno.

Si tratta di una seconda finestra di prenotazione esclusiva per il 2020; le comunicazioni telematiche già trasmesse, secondo l’originaria scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, restano comunque valide.

Alla comunicazione telematica non deve essere allegato nessun documento ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.

In esito alla presentazione delle prenotazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Occorre infatti considerare che il limite massimo, pari a 60 milioni di euro, costituisce il tetto di spesa per l’anno 2020 (40 per la pubblicità sui giornali periodici e 20 sulle emittenti televisive e radiofoniche).

I beneficiari avranno cura di comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo gli investimenti effettivamente sostenuti attraverso la presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”. Solo successivamente sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito teoricamente spettante. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari in riviste, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive non ammette tra le spese agevolate quelle sostenute per altre forme di pubblicità come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
  • volantini cartacei periodici,
  • pubblicità su cartellonistica,
  • pubblicità su vetture o apparecchiature,
  • pubblicità mediante affissioni e display,
  • pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
  • pubblicità tramite social o piattaforme online,
  • banner pubblicitari su portali online, ecc.

Per le altre forme di investimento pubblicitario occorre considerare l’agevolazione introdotta dall’articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto agosto).

Si tratta di un credito di imposta utilizzabile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (nel limite di spesa di 90 milioni di euro) in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991.

In attesa del decreto che stabilirà i termini e le modalità operative di accesso all’agevolazione rientrante negli aiuti de minimis:

  • i pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero con mezzi tracciati (articolo 23 D.Lgs. 241/1997);
  • l’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro ed essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ad associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 200.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.