19 Aprile 2016

Prime indicazioni dell’Oic sugli strumenti finanziari derivati

di Alessandro Bonuzzi
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Lo scorso 12 aprile l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza per la consultazione del principio contabile avente lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa.

Preliminarmente, occorre precisare che le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile dovranno applicare il principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016. In linea generale, gli effetti dell’adozione dovranno essere rilevati retrospetticamente secondo quanto indicato nell’Oic 29.

La novità riguarda anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, in quanto sono tenute ad applicare il successivo articolo 2426, primo comma, numero 11-bis secondo cui “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value”.

Diversamente, l’articolo 2435-ter del codice civile prevede che la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura non sia applicabile alle micro-imprese. Tuttavia, “nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto dall’OIC 31 la società rileva nella sezione D) del conto economico con contropartita un fondo rischi ed oneri il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura”.

Una società deve rilevare per la prima volta nel proprio sistema contabile uno strumento finanziario derivato quando, divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.

Al riguardo, la bozza in esame precisa che gli strumenti finanziari derivati vanno classificati in specifiche voci dello stato patrimoniale. La classificazione per l’attivo è la seguente:

  • tra le “Immobilizzazioni finanziarie”, nella voce III.4 – strumenti finanziari derivati attivi;
  • tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” dell’attivo circolante, nella voce III.5 – strumenti finanziari derivati attivi.

La classificazione prevista per il passivo è, invece, la seguente:

  • nel “Patrimonio netto”, nella voce VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
  • tra i “Fondi per rischi e oneri”, nella voce 3 – strumenti finanziari derivati passivi.

Gli strumenti finanziari derivati con fair value positivo vanno rilevati nell’attivo circolante o nell’attivo immobilizzato in dipendenza delle seguenti considerazioni:

  1. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
  2. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante;
  3. uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante entro l’esercizio successivo.

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi è alimentata ad ogni chiusura di bilancio come contropartita della rilevazione al fair value dello strumento di copertura. Essa non può accogliere componenti relativi a operazioni non di copertura o anche solo inefficaci ai fini della copertura, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull’elemento coperto.

Il fondo rischi e oneri di cui alla voce B.3 – strumenti finanziari derivati passivi accoglie, invece, gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.

Per quanto riguarda il conto economico, va esposta nella relativa sezione D –Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” la variazione di fair value degli strumenti finanziari derivati. In particolare, le voci interessate sono:

  • 18.d rivalutazione di strumenti finanziari derivati;
  • 19.d svalutazione di strumenti finanziari derivati.

Nelle voci D.18.d e D.19.d sono incluse le variazioni positive e negative di fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili/perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi di cassa, gli utili/perdite derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value.

In pratica, quindi, le variazioni del fair value vanno imputate:

  • a conto economico, oppure
  • direttamente ad una riserva di patrimonio netto (nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi), se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario.

Si noti che la valutazione al fair value va effettuata sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

È bene precisare come la funzione principale degli strumenti finanziari derivati dovrebbe essere quella di “coprire” l’attività d’impresa da determinati rischi. In tal senso, la bozza del principio prevede 2 tipi di relazioni di copertura:

  1. copertura delle variazioni di fair value: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili;
  2. copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

La contabilizzazione delle operazioni di copertura è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano alcuni requisiti specificamente individuati dal documento in analisi.

Da ultimo si evidenzia che la contabilizzazione di copertura è ammessa solo per far fronte ai seguenti rischi:

  • rischio di tasso d’interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
  • rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
  • rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
  • rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).