18 Aprile 2016

Precompilata: uno strumento efficiente?

di Fabio Garrini
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Siamo al secondo anno di applicazione del modello 730 precompilato e, anche sulla scorta dell’esperienza passata, possiamo avanzare qualche valutazione. Con la pubblicazione dei comunicati stampa dell’11 e del 15 aprile 2016, l’Agenzia ha pomposamente affermato la possibilità per i contribuenti di accedere a tale opportunità. Proviamo a considerare quali sono gli aspetti delicati e soprattutto quali siano i dati su cui probabilmente occorrerà intervenire.

La parzialità dei dati

Il primo problema di cui soffre la dichiarazione precompilata riguarda la parzialità dei dati in essa contenuti. Non sono infatti previsti tutti gli oneri, ma, ad onor del vero, va osservato come siano contemplati gli oneri più frequenti: accanto agli interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali, da quest’anno debuttano le spese sanitarie e i relativi rimborsi, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare, i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Il paniere degli oneri compresi è ampio e occorre dire che potrebbe risolvere la varietà degli oneri previsti dalla maggior parte dei contribuenti. Il problema risiede, come detto, nella “completezza di tali informazioni”.

Valutiamo il trattamento dei nuovi oneri introdotti per segnalare alcune possibili incongruenze che il contribuente potrebbe riscontrare.

Si pensi, in particolare, alle spese sanitarie che sono state raccolte tramite l’obbligo comunicativo posto a carico dei medici e delle strutture sanitarie. Va ricordato che molti soggetti risultavano esclusi da tale onere; pertanto, per il contribuente che accede alla precompilata, sarà frequente trovarsi una certa quantità di spese sanitarie, ma sarà altrettanto probabile che i dati siano incompleti.

La stessa Agenzia segnala, sul sito dedicato, l’assenza delle spese sanitarie sostenute nei confronti di soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (per esempio, parafarmacie e rivenditori di articoli sanitari) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (per esempio, ottici, podologi, fisioterapisti), ma non operano nell’ambito di strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari. Inoltre, a causa di difficoltà tecniche legate alle modalità di conservazione dei dati, le farmacie non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate la gran parte delle spese per farmaci sostenute dai cittadini nel corso del 2015: pertanto, le spese sostenute verso le farmacie sono state escluse in toto.

Peraltro, le spese detraibili solo a particolari condizioni (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo e non nella dichiarazione precompilata; questi dati, quindi, devono essere valutati dal contribuente.

Se vi sono dei rimborsi, il dato diventa davvero ingestibile. Le spese sanitarie sono infatti indicate nel modello al netto di questi.

L’Agenzia osserva come quest’anno si può verificare un disallineamento tra i dati relativi alle spese sanitarie e i dati relativi ai rimborsi. Infatti, mentre le spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata potrebbero non essere esaustive, i rimborsi comunicati dagli Enti o Casse con finalità assistenziali e riportati nella dichiarazione sono riferiti a tutte le spese sanitarie rimborsate (a prescindere dalla tipologia di spesa o dal soggetto che ha erogato la prestazione). Quindi nel caso di spese rimborsate, il dato detraibile sarà quasi sicuramente sottostimato.

Qualora la spesa sia stata sostenuta a favore del familiare a carico, il contribuente la troverà indicata nella propria dichiarazione (se il figlio è a carico di entrambi i genitori, l’imputazione sarà al 50% ciascuno); egli però dovrà controllare tale condizione e, se non rispettata, dovrà nettizzare il rigo delle spese mediche da quelle relative al familiare.

Anche le spese universitarie devono essere “lavorate” dal contribuente: le spese comunicate dalle università statali sono riportate integralmente nella dichiarazione precompilata, mentre le spese comunicate dalle università non statali vengono riportate solo nel foglio riepilogativo; questo perché, per queste ultime, la detrazione non è piena, ma vanno considerate nel limite della spesa prevista per l’università statale più vicina e, conseguentemente, va modificato il modello per indicare tale dato. Inoltre, l’Agenzia, ricorda che non sono incluse nella dichiarazione precompilata altre spese universitarie detraibili, quali per esempio quelle sostenute per i test di ammissione e le prove di preselezione, che quindi andranno aggiunte dal contribuente, il quale pure dovrà preoccuparsi di defalcare tale importo di eventuali rimborsi ricevuti.

Si ricordi, poi, che nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse, in relazione all’evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri. Il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le eventuali ulteriori spese detraibili sostenute in dipendenza del decesso (per esempio le spese sostenute per la lavorazione di marmi e delle lapidi), sempre entro il limite di spesa detraibile di € 1.550 per evento funebre. Tale limite, essendo di importo ridotto, sarà spesso già esaurito dalla sola fattura dell’agenzia di pompe funebri.

Questi sono solo alcuni esempi (ma ne potremmo fare molti altri) per evidenziare come la precompilata sia spesso un semilavorato su cui intervenire.

Nella maggioranza dei casi, se viene accettata la precompilata così come predisposta, vi è un significativo rischio di errore (verifica delle condizioni soggettive, che rimangono a carico del contribuente) oppure, nel migliore dei casi, si finisce per perdere una buona fetta di detrazioni per strada.

Io la vedo così: non esiste una dichiarazione “abbastanza completa”. O è corretta, o non lo è. E, a mio avviso, non saranno molte le dichiarazione predisposte corrette.

Le dichiarazioni “abbastanza complete” sono dichiarazioni sbagliate.

Viste le competenze tecniche che servono per modificare una precompilata, se l’intento è permettere alla pensionata o all’operaio di farsi la dichiarazione, l’obiettivo non mi pare raggiunto.

Poi ciascuno avrà le proprie opinioni.