30 Giugno 2018

Ppc: non sempre la cessione infraquinquennale determina la decadenza

di Luigi Scappini
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14963 del 4 maggio 2018 ha avuto modo di precisare che “La decadenza dalle agevolazioni tributarie, che, a norma della L. 604/1954, articolo 7, comma 1 e 2 (contenente modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina), colpisce l’acquirente il quale, prima del termine stabilito, aliena volontariamente il bene acquistato, può essere esclusa soltanto quando l’evento, che rende impossibile la realizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto e oggettivo come causa esterna non imputabile al contribuente”.

Come noto, il settore dell’agricoltura fruisce di un regime di favore per quanto attiene l’acquisto di fondi rustici, teso a incentivare e agevolare l’accorpamento dei fondi in capo al medesimo soggetto, in modo tale da rendere più dimensionata l’azienda agricola e quindi più competitiva.

L’agevolazione, conosciuta come piccola proprietà contadina e consistente nell’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa in ragione del 15% ordinario, ha superato anche il restyling del 2014 ed è tuttora vigente.

La norma, come noto, prevede alcuni requisiti soggettivi e oggettivi ai fini della sua applicazione, nonché dei vincoli il cui venir meno determina la decadenza dall’agevolazione con conseguente obbligo di versamento della maggior imposta dovuta ma non versata. In particolare, è fatto obbligo al coltivatore diretto e/o allo Iap di non procedere nel quinquennio successivo all’acquisto del fondo a:

  1. alienazione volontaria;
  2. cessazione dalla conduzione e/o dalla coltivazione diretta.

La norma, tuttavia, prevede, all’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 228/2001, alcune deroghe espresse della decadenza. Infatti, non incorre nella decadenza colui che, in vigenza del periodo di monitoraggio, ferma restando la destinazione agricola:

  1. alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo;
  2. alieni il fondo in funzione dell’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

Ne deriva che non comportano decadenza dall’agevolazione tutte quelle operazioni che abbiano lo scopo, da un lato di agevolare un passaggio generazionale o comunque un’azione che comporta il mantenimento del fondo in un contesto familiare e, dall’altro il subentro di giovani in agricoltura o comunque il ricambio generazionale, quale ad esempio, quello previsto dal contratto di affiancamento introdotto con la Legge di Bilancio 2018.

In tutti gli altri casi si ha decadenza dall’agevolazione con obbligo di assolvimento delle maggiori imposte non versate.

Il monitoraggio quinquennale rileva anche in ipotesi di successione mortis causa nella titolarità del fondo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1546/2003 che, sebbene riferita alla precedente norma agevolativa (L. 604/1954) si rende applicabile anche all’attuale disciplina in materia di piccola proprietà contadina.

In tale occasione, i giudici hanno avuto modo di affermare che “L’erede succede al de cuius a titolo universale, quindi subentra anche nella specifica situazione giuridica soggettiva passiva di divieto di alienazione del fondo per un decennio dall’acquisto a pena di decadenza dal concesso beneficio fiscale, a nulla peraltro rilevando che la vendita sia stata determinata dall’impossibilità per l’erede di provvedere alla coltivazione del fondo, potendo infatti costituire causa di forza maggiore escludente la decadenza soltanto un evento che agisca in senso assoluto ed oggettivo, come causa esterna non imputabile al contribuente”.

In caso di cessione parziale del fondo acquistato fruendo dell’agevolazione ai fini dell’imposta di registro, nonostante l’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010, nulla dica in merito, si ritiene applicabile quanto precedentemente previsto in vigenza della L. 604/1954 e in particolare dallarticolo 6 L. 1154/1960 ai sensi del quale “nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all’articolo 7, L. n. 604/1954, e all’articolo 6, L. 53/1956, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l’intero fondo al momento dell’acquisto”.

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