30 Giugno 2018

L’impianto fotovoltaico non è un’azienda

di Alessandro Bonuzzi
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La cessione di un impianto fotovoltaico non può essere considerata una cessione d’azienda o di ramo d’azienda in quanto trattasi di un bene che di per sé difetta dell’organizzazione, elemento, questo, essenziale, alla nozione di azienda.

Lo ha stabilito la CTR Lombardia con la sentenza n. 1812/5/18 depositata il 19 aprile 2018.

In data 27 dicembre 2012 la società Alfa Spa, avente come oggetto sociale la realizzazione di impianti fotovoltaicichiavi in mano”, ha venduto alla società Gamma Srl la proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico realizzato sul lastrico di un fabbricato industriale, con i relativi accessori tecnici e gli impianti necessari per permettere il regolare allaccio dell’impianto alla rete elettrica nazionale.

Nell’atto di vendita è stato espressamente convenuto che le parti intendevano compravendere “un immobile non abitativo e strumentale per natura e/o sue pertinenze, che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; pertanto detto trasferimento è soggetto all’imposta fissa di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% ed 1%”.

L’Agenzia delle Entrate, preso atto dell’operazione, ha ritenuto che oggetto della compravendita non fosse stato un immobile bensì un’azienda, giacché sono state trasferite non solo le attrezzature, ma anche tutti i diritti e i benefici conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. A parere del Fisco, infatti, l’impianto fotovoltaico si configura come un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un’attività autonoma di impresa. Alla luce di ciò l’Agenzia, con emissione di apposito avviso di liquidazione, ha proceduto a riqualificare l’operazione:

  • contestando l’applicazione dell’Iva, nonché il pagamento dell’imposta fissa di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% e 1%; e
  • pretendendo il pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% del valore venale complessivo dell’asserito ramo d’azienda.

La società Gamma Srl ha impugnato l’avviso proponendo ricorso davanti alla CTP di Milano, la quale ha ritenuto fondate le ragioni della ricorrente. Sicché l’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado ribadendo di aver dimostrato come il negozio giuridico abbia comportato il trasferimento di un’azienda.

La CTR lombarda, con la sentenza in commento, ha confermato la decisione del giudice di prime cure reputando l’appello non fondato. In particolare, la Commissione di secondo grado ha ritenuto che l’operazione commerciale non potesse essere considerata una cessione di azienda, o di ramo d’azienda, difettando l’oggetto del contratto dell’elemento dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda.

Difatti, “Per quanto possa essere vero che, nel caso portato all’attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell’unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento personale): il servizio energetico nazionale. L’organizzazione, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, lega beni diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo loro una certa unità e la destinazione ad uno scopo, e l’attitudine a realizzarlo, a raggiungere cioè i risultati voluti soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi. In un impianto fotovoltaico, l’imprenditore non ha nulla da organizzare, coordinare, scegliere, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere variata”.

Per di più, a sostegno di quanto affermato, la CTR ha osservato che:

  • mentre all’interno di un’azienda i singoli beni mantengono una loro identità, seppur destinati a un fine unitario, nel caso in esame non è così, poiché l’impianto fotovoltaico non ha ragione di essere senza i connessi diritti e benefici, e viceversa;
  • la volontà negoziale delle parti, manifestata nel contratto di compravendita, si è espressa nella direzione della vendita di un immobile;
  • la società venditrice Alfa Spa ha quale oggetto sociale la realizzazione di impianti fotovoltaici “pronti all’uso” e non, invece, la costituzione di aziende;
  • le parti non hanno pensato di applicare le limitazioni che l’articolo 2557 cod. civ. (divieto di concorrenza) impone al soggetto cedente un’azienda o un ramo d’azienda.
Dalla verifica fiscale al contenzioso tributario