31 Marzo 2020

Pagamenti delle P.A. superiori a 5.000 euro durante l’emergenza Covid-19

di Cristoforo FlorioStefano Lizzani
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La scheda di FISCOPRATICO

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, sono obbligate a verificare se il beneficiario risulti inadempiente al pagamento di una o più cartelle di pagamento (ex articolo 48-bis D.P.R. 602/1973).

L’eventuale inadempienza deve essere segnalata all’agente della riscossione, il quale dispone l’intervento sostitutivo dell’ente nel pagamento delle somme dovute.

Ci si chiede se tale adempimento debba continuare a svolgere i suoi effetti anche alla luce delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 recentemente introdotte dal D.L. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”).

In tal senso, l’articolo 68 del richiamato provvedimento ha disposto che “…con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione…”.

Fino al 31 maggio 2020, sono pertanto sospesi i termini di versamento delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento.

Tale disposizione si pone evidentemente nell’ambito delle misure adottate dal Governo per far fronte alla crisi di liquidità di imprese, professionisti e cittadini. Le risorse finanziarie a disposizione di tali soggetti devono preferenzialmente essere utilizzate per far fronte all’emergenza, mentre vengono temporaneamente sospese le esigenze erariali nei termini sopra indicati.

Nelle recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle Domande Frequenti (Faq) dello scorso 19 marzo è stato affrontato il seguente caso presentato da un contribuente: “…ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?.

Questa la risposta dell’Agenzia: “No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento).

Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi, nel periodo sopra evidenziato sono sospese tutte le procedure cautelari e di riscossione coattiva (anche se, né nella normativa, né nei chiarimenti di prassi, si rinvengono richiami alla sospensione della procedura di cui al citato articolo 48-bis).

E ciò, lo si ripete, ha l’evidente scopo di non distrarre risorse finanziarie dei contribuenti che sono tutti indistintamente coinvolti nel contrasto, anche finanziario, all’emergenza.

Del resto, il controllo ex articolo 48-bis svolge i suoi effetti solo se il contribuente risulta inadempiente al pagamento di una cartella di pagamento e tale inadempimento potrebbe essere considerato “sospeso” fino al prossimo 31 maggio.

Fino a tale data, pertanto, anche i controlli delle pubbliche amministrazioni dovrebbero poter essere considerati sospesi e, senza restrizioni, dovrebbero essere disposti i pagamenti anche per somme superiori ai 5.000 euro.

Una questione di equità si pone anche con riferimento ai pagamenti da soggetti privati, rispetto a quelli dalla P.A..

Per quale motivo, infatti, il credito vantato nei confronti di un soggetto privato non può subire restrizioni neanche ai sensi della normativa di cui all’articolo 72-bis D.P.R. 602/1973 (pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione), mentre il pagamento da una P.A. deve essere sospeso in caso di inadempienze relative ad una o più cartelle di pagamento?

Si ritiene, in ogni caso, che in mancanza di una disposizione specifica sul tema, e in assenza di un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, al momento non risulti ancora possibile sospendere la suddetta procedura di verifica.

Ciò potrebbe provocare non poche difficoltà alle imprese ed ai professionisti che si dovessero trovare, come è ovvio che accada, in crisi di liquidità. È auspicabile, quindi, un rapido intervento normativo al riguardo, in conformità a quello che è lo spirito di fondo che ha animato il decreto “Cura Italia”.