31 Marzo 2020

Sospensione degli adempimenti: Intra ed esterometro entro il 30 giugno

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 62, D.L. 18/2020, pubblicato il 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”. Gli adempimenti sospesi ai sensi del citato comma 1, vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (comma 6).

Pertanto, tutti gli adempimenti di natura tributaria in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 slittano al 30 giugno 2020. Trattasi, ad esempio, della dichiarazione annuale Iva 2020 (in scadenza il 30 aprile), della comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 (esterometro relativo al trimestre gennaio-febbraio-marzo, in scadenza il 30 aprile) e dei modelli riepilogativi Intrastat (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio).

Con riguardo, invece, al settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli articoli 26, comma 13, 14, comma 8 e 53-bis, comma 3, possono provvedere all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020; allo stesso modo, nel settore dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020 (Nota n. 93676 RU del 18.03.2020).

Con riferimento ai modelli Intra, la proroga ha trovato conferma con un comunicato stampa del 20 marzo 2020 della Direzione delle Dogane, secondo cui rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intra) di cui all’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993. Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni (Intra-1 bis) e degli acquisti intracomunitari di beni (Intra-2 bis), oltre a quelli dei servizi resi (Intra-1 quater) e ricevuti (Intra-2 quater) che ordinariamente devono essere presentati all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in modalità telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Sempre in tema di Dogane e misure previste dal D.L. 18/2020, l’articolo 92, comma 3 dispone che il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 D.P.R. 43/1973 (TULD), siano differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Con comunicato del 19 marzo 2020 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che il beneficio è previsto per i titolari dei “conti di debito” tenuti da soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e passeggeri, con riferimento sia alle risorse proprie tradizionali che ai connessi diritti doganali (articolo 34 del TULD).

In base alle vigenti disposizioni unionali (articolo 112, comma 3, del CDU), l’autorità doganale, preso atto che il governo ha riconosciuto per tali categorie gravi difficoltà di carattere economico, prevede il beneficio della proroga del termine di pagamento dei sopra indicati “conti di debito” e della non applicazione degli interessi di credito; inoltre non è applicabile la sanzione amministrativa prevista per il ritardato pagamento dei tributi.

Per quanto riguarda, invece, l’esterometro si ricorda che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015: a decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica è effettuata tenendo conto della data del documento per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Da quest’anno le scadenze trimestrali per l’invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere diventano:

  • primo trimestre – 30 aprile 2020 (sospeso fino al 30 giugno 2020);
  • secondo trimestre – 31 luglio 2020;
  • terzo trimestre – 31 ottobre 2020;
  • quarto trimestre – 31 gennaio 2021.