22 Dicembre 2023

Nuovo calendario dichiarativo dal 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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A partire dal 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi saranno più brevi rispetto all’attuale sistema. È quanto stabilisce il Decreto legislativo di attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma del sistema fiscale) in materia di adempimenti tributari. Più in dettaglio, l’articolo 16, L. 111/2023, detta alcuni criteri per la riforma degli adempimenti tributari, il cui obiettivo è quello di razionalizzare e sfoltire gli obblighi dichiarativi, così da rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti.

Il primo aspetto su cui incide lo schema di decreto legislativo attuativo è il calendario delle dichiarazioni fiscali. L’articolo 11 di tale schema di decreto interviene sui termini di presentazione delle dichiarazioni, stabilendo un calendario variabile in funzione del soggetto che deve presentare la dichiarazione.

Con effetto dal 2.5.2024, i termini dovrebbero essere i seguenti:

  • entro il termine fisso del 30 settembre (anticipando quindi di due mesi l’attuale termine) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, e soggetti equiparati (ad esempio gli studi associati);
  • entro il termine variabile della fine del nono mese successivo (anticipando anche in questo caso di due mesi) per i soggetti Ires.

In buona sostanza, mentre nell’attuale sistema per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 novembre, con l’attuazione della legge delega il termine è anticipato di due mesi. La modifica non è di poco conto, soprattutto per l’impatto che la nuova scadenza potrà avere nell’organizzazione degli studi professionali, per i quali l’anticipo di due mesi può complicare non poco l’attività di controllo e di invio telematico delle dichiarazioni. I nuovi termini richiederanno di eseguire queste attività nel mese di settembre e, quindi, a ridosso della riapertura degli studi dopo il periodo di ferie.

Sempre in materia di dichiarazioni fiscali, l’articolo 15 dello schema di decreto legislativo prevede l’eliminazione di alcune informazioni dal modello dichiarativo riguardanti crediti d’imposta ed agevolazioni, il cui reperimento potrà avvenire automaticamente da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale novità è da salutare con favore, in quanto dovrebbe far venir meno l’obbligo di indicazione nel quadro RU e nel quadro RS di tutte quelle informazioni non reddituali e che sono già a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.

Sul fronte delle dichiarazioni precompilate si segnalano alcune importanti novità:

  • dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili in modo analitico ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati le informazioni in suo possesso. Il contribuente, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia potrà confermare o modificare tali informazioni e riportarle direttamente nella dichiarazione dei redditi. Le stesse informazioni saranno poi rese disponibili anche ai soggetti delegati, ossia ai CAF ed ai professionisti abilitati che prestano attività di assistenza fiscale;
  • dal 2024, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati potranno adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il modello 730 direttamente, a un CAF o ad un professionista, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (l’eventuale debito d’imposta dovrà essere versato nei termini ordinari);
  • sempre dal 2024, è prevista l’estensione della platea dei soggetti interessati dalla dichiarazione precompilata, con l’inserimento anche delle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati. In queste ipotesi, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione la precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente, utilizzando i dati e le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, nonché i dati forniti da terzi e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta.