13 Maggio 2024

Adempimento collaborativo: la riduzione dei termini di accertamento ai fini reddituali ed Iva

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’istituzione e il mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato, per garantire il conseguimento delle finalità previste, nonché l’attuazione delle modifiche del sistema adottato, eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate, come previsto dal D.Lgs. 128/2015, modificato dal D.Lgs. 221/2023 (in vigore dal 18.1.2024), comporta una serie di vantaggi.

Il D.Lgs. 128/2015 – che contiene la disciplina propria del regime dell’adempimento collaborativo, istituito dall’articolo 3, del medesimo decreto, con la finalità di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate (basate sul reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni), nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale – è riservato, per l’anno 2024, ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro, e permette di godere della riduzione dei termini di accertamento.

Infatti, l’articolo 6, comma 6-bis, D.Lgs. 128/2015, prevede che per i periodi di imposta per i quali si applica il regime, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti qualificati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, D.Lgs. 128/2015, i termini di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, all’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 e all’articolo 20, D.Lgs 472/1997, sono ridotti di due anni.

Inoltre, in forza di quanto disposto dal successivo comma 6-ter, dello stesso articolo 6, D.Lgs. 128/2015, per i periodi di imposta ai quali si applica il regime, i termini di decadenza di cui sopra sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all’articolo 36, D.Lgs. 241/1997 (cioè il cd.visto pesante), in cui viene attestata:

  • la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché;
  • l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il legislatore ha, comunque, previsto uno sbarramento per particolari ipotesi. Infatti, il comma 6-quater, dell’articolo 6, D.Lgs. 128/2015, prevede l’inapplicabilità della riduzione dei termini sopra indicata, qualora sia constatato che le violazioni sono realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all’accertamento delle violazioni di cui sopra.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate, nel corso dell’annuale appuntamento con la stampa specializzata (Telefisco 2024) ha confermato che il beneficio, previsto dal comma 6-bis, dell’articolo 6, D.Lgs. 128/2015, opera anche nei confronti dei soggetti già ammessi e non in possesso della certificazione TCF (Tax Control Framework), in quanto non tenuti.

Infatti, in base al comma 3, dell’articolo 1, D.Lgs. 221/2023, i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto citato “non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell’articolo 4, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 128/2015”.  Quanto sopra trova indiretta conferma in quanto previsto al secondo periodo del medesimo comma 3, dell’articolo 1, D.Lgs. 221/2023, ove, per evitare la decadenza di annualità per le quali sono in corso attività di controllo per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato (18.1.2024), è stabilito che «le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024».