22 Dicembre 2023

Consegna dell’avviso di accertamento a familiare del contribuente

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall’articolo 60, D.P.R. 600/1973.

La disposizione citata stabilisce che la notifica degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti c.p.c, ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’articolo 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Ciò significa che il messo notificatore (ovvero, il messo comunale o messo autorizzato dall’ufficio finanziario, figura pienamente equiparata all’ufficiale giudiziario; Cassazione, ordinanza n. 17368/2021), ai sensi dell’articolo 138 c.p.c., esegue la notificazione, di regola, nelle mani proprie del destinatario mediante la consegna dell’atto al contribuente presso la sua casa di abitazione o, se ciò non è possibile, in qualsiasi altro luogo della circoscrizione a cui è addetto il messo.

Salvo il caso della consegna nelle mani proprie del destinatario, la notificazione deve avvenire presso il suo domicilio fiscale, ossia nel Comune in cui il contribuente residente è iscritto all’Anagrafe. Qualora non sia possibile eseguire la notifica secondo le modalità di cui al citato articolo 138 c.p.c, il messo notificatore deve ricercare il contribuente, ex articolo 139, comma 1, c.p.c., presso, alternativamente, la sua casa di abitazione, il suo ufficio e il luogo in cui svolge la propria attività.

Se anche detta ricerca si rivela infruttuosa, ai sensi dell’articolo 139, comma 2, c.p.c., la notifica può avvenire:

  • a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché la sua presenza non sia dovuta ad un caso eccezionale o puramente occasionale e purché essa sia capace di ricevere il plico;
  • al custode o al portiere, il quale deve sottoscrivere una ricevuta;
  • al vicino di casa che accetti di riceverla.

Al riguardo, occorre sottolineare che esiste una presunzione di ricezione del plico, qualora l’atto sia consegnato a soggetto diverso dal destinatario, ma la notifica sia comunque avvenuta nel domicilio fiscale del contribuente. In tale ipotesi, nessun altro adempimento è demandato al messo notificatore (Cassazione, sentenza n. 18202/2016).

Se, invece, la notifica sia avvenuta in luogo diverso dal domicilio fiscale, l’Agente deve sempre notiziare il diretto interessato mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

L’articolo 60, D.P.R. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del Codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’articolo 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cassazione, sentenza n. 2868/2017).

Tuttavia, come già affermato dalla Corte di cassazione, (ordinanza n. 2377/2022), anche a Sezioni Unite (sentenza n. 10012/2021), il citato articolo 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973, prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in senso contrario, si rinviene un precedente del tutto isolato; Cassazione, ordinanza n. 17235/2018).

Quindi, nel caso di notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 139, comma 4, c.p.c. (ma lo stesso vale in ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale ex articolo 7, comma 6, L. 890/1982), in cui la consegna dell’atto notificando sia avvenuta a persona diversa, non è richiesta alcuna prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, essendo sufficiente l’invio di una lettera raccomandata.

Viceversa, se questa è avvenuta ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (o, comunque, dell’articolo 8, L. 890/1982), per cui l’atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l’ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), il notificante è tenuto a fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio attraverso la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (Cassazione, ordinanza n. 34824/2023).