25 Gennaio 2022

Non è di comodo la società che dimostra la non fittizietà di quanto dichiarato

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la sentenza n. 1898, depositata ieri, 24 gennaio, la Corte di Cassazione è giunta ad una conclusione che si discosta fortemente dai precedenti orientamenti, ritenendo che le oggettive condizioni che giustificano il non superamento del test di operatività possano essere rappresentante da quelle situazioni nell’ambito delle quali il contribuente è in grado di dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato, non rendendosi necessaria, dunque, una distinzione tra cause esterne (che si impongono al soggetto) e libere determinazioni dell’imprenditore stesso.

Un imprenditore individuale, rischiando il fallimento, aveva individuato una soluzione alla crisi nella costituzione di una Srl con un altro soggetto (conferente denaro), nella quale avrebbe conferito l’attività. La neocostituita Srl avrebbe poi locato l’immobile nel quale era stata esercitata fino a quel momento l’attività di ristorazione al socio.

Appariva chiaro come i canoni di locazione previsti non fossero in grado di consentire il superamento del test di operatività, ma risultavano comunque equi, come dimostrato dalla consulenza tecnica di parte.

D’altra parte la ricerca di altri locatari, per l’ottenimento di un maggior canone, avrebbe soltanto determinato la chiusura più prolungata dell’azienda, con una diminuzione dei valori dell’avviamento, e, quindi, dei canoni di affitto richiedibili.

L’Agenzia delle entrate, invece, riteneva la società “strutturalmente non operativa”, non disponendo di beni aziendali da utilizzare per la produzione di beni e servizi e possedendo un unico immobile concesso in locazione a terzi.

Non sussistevano, dunque, sempre ad avviso dell’Agenzia delle entrate, le oggettive situazioni che avevano determinato il mancato raggiungimento delle soglie di ricavi previste per poter disapplicare la disciplina sulle società non operative, essendo la Srl una società di mero godimento, non operativa.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però dato ragione ai rappresentanti della società contribuente.

È stato a tal proposito ritenuto necessario richiamare la finalità sottesa alla disciplina in esame, che è appunto quella di scoraggiare l’uso dello strumento societario per l’intestazione di beni non funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa al fine di beneficiare dell’anonimato degli effettivi proprietari e della deduzione di costi che hanno poco a che fare con l’effettiva attività d’impresa.

Il contribuente, tuttavia, può addurre prove contrarie al fine di superare la presunzione del reddito minimo, dimostrando le oggettive situazioni (non necessariamente di carattere straordinario) che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, ovvero non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva. Fornita la richiamata prova, è possibile ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.

Alla luce della richiamata previsione normativa, quindi, la Corte di Cassazione giunge a ritenere che “ogni situazione in grado di giustificare la divergenza tra il quantum dichiarato dal contribuente e il quantum determinato applicando i parametri di legge deve essere presa in considerazione al fine di verificare il superamento delle presunzioni di legge. La caratteristica dell’“oggettività” delle situazioni che il contribuente può far valere, nella ratio del comma 4-bis dell’articolo 30, non ha, infatti, la funzione di distinguere tra cause esterne, che si impongono al soggetto, e cause che derivano (anche solo in parte) da libere determinazioni di quest’ultimo, ma quella di richiedere che quest’ultimo sia in grado di dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato”.

Con specifico riferimento alle società immobiliari, poi, vengono richiamati dalla sentenza precedenti orientamenti della stessa Agenzia delle entrate, tra i quali spicca anche una risposta ad istanza di interpello pubblicata, ovvero la risposta ad interpello n.68 del 20.02.2019 (come noto, vincolante per l’Amministrazione solo nei confronti dell’istante).

La Corte di Cassazione è quindi giunta a ritenere condivisibile la tesi del contribuente, essendo stato l’unico bene di proprietà (ovvero l’immobile) concesso in locazione ad uno dei soci con canone ritenuto congruo rispetto le condizioni di mercato.