15 Luglio 2022

Non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute nel Modello 770

di Angelo Ginex
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 depositata ieri 14 luglio, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 (che ha operato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario in attuazione della delega ex articolo 8, comma 1, L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», sia dello stesso articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).

La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale in cui il legale rappresentante di una S.r.l. risultava imputato del reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, in quanto non aveva versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta per l’anno di imposta 2015, ritenute risultanti dalla dichiarazione annuale Modello 770 per un ammontare complessivo pari a circa 675.000,00 euro.

Con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il Tribunale di Monza sollevava le questioni di legittimità sopra specificate, rilevando come nella fattispecie tipizzata nel citato articolo 10-bis, sulla scorta della copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega dallo stesso richiamata, fosse evidente il contrasto tra i criteri e i principi fissati nella delega e il «prodotto del decreto delegato, quanto alla novellata calibrazione della omissione propria dell’articolo 10-bis D.lgs. 74/2000».

Detto in parole semplici, il giudice rimettente contestava che con la citata novella, la pura omissione del versamento ha acquistato rilevanza penale, se nella dichiarazione risulti la debenza delle somme a titolo di ritenute sulla scorta della dichiarazione (Modello 770), a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Così facendo, secondo il Tribunale, il legislatore avrebbe mirato a risolvere da un punto di vista normativo il contrasto giurisprudenziale sorto con riferimento alla valenza probatoria del citato Modello 770 circa l’esistenza del rilascio delle certificazioni.

Come noto, tale contrasto è stato poi risolto dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 24782/2018, nella quale si è affermato che la dichiarazione Modello 770 proveniente dal sostituto d’imposta non può essere ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova dell’avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale.

Ebbene, la Corte costituzionale, ritenute ammissibili le questioni di legittimità sollevate dal giudice rimettente in considerazione della puntuale motivazione in termini di rilevanza, ha affermato che l’ampliamento della fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute ex articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, non trovi alcuna copertura nella delega di cui al citato articolo 8, comma 1, L. 23/2014.

In particolare, le censure sono state inquadrate nel contesto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la fattispecie incriminatrice in esame, onde affermare la sussistenza del denunciato eccesso di delega anche alla luce del già citato contrasto giurisprudenziale in merito alla valenza probatoria del ridetto Modello 770.

È stato osservato che, risolvendo sul piano normativo il contrasto giurisprudenziale di cui si è detto, il legislatore ha finito per innalzare lo standard di tutela per il bene giuridico di categoria, introducendo la rilevanza penale per una condotta di omesso versamento anche se non accompagnata dal rilascio di una falsa certificazione ai sostituiti.

Difatti, così come sottolineato dal giudice rimettente, la normativa vigente realizza il paradosso che, in difetto del rilascio delle certificazioni, è punito il contribuente che presenti un Modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore a 150.000 euro; mentre va esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entità, presenti una dichiarazione falsa, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità.

Sulla base di tali ragioni (sebbene sinteticamente esposte), la Corte costituzionale ha concluso che la scelta del legislatore delegato di inserire le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», contrasta con diversi principi costituzionali, non essendo sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa.

In definitiva, deve ritenersi che non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770), che torna quindi ad essere un mero illecito amministrativo tributario, purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.