18 Novembre 2017

Metodo fiscale Irap: soggetti interessati e base imponibile

di EVOLUTION
Scarica in PDF
L’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997 disciplina il c.d. metodo fiscale di determinazione della base imponibile Irap, che costituisce il regime naturale per i soggetti Irpef che svolgono attività imprenditoriale, e cioè società di persone e imprese individuali.
Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Irap”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua i soggetti interessati al meccanismo nonché le modalità di determinazione della base imponibile.

Rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997, se soggetti passivi dell’imposta regionale:

  • i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che rivestono la forma giuridica di società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate (società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali);
  • le persone fisiche titolari di reddito d’impresa;
  • i soggetti non residenti in relazione all’esercizio di attività commerciali svolte nel territorio dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi per il tramite di stabili organizzazioni (base fissa o ufficio).

Restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 5-bis le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d), articolo 73, Tuir.

I soggetti interessati dalla norma ricadono nell’ambito applicativo della disposizione in esame indipendentemente dal regime contabile adottato, ma con il seguente distinguo. L’utilizzo di tale metodo:

  • è sempre obbligatorio per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata;
  • è d’obbligo per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che non hanno optato (facoltà) per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. metodo da bilancio).

Con il metodo fiscale la base imponibile è determinata come differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione, da assumere nella stessa misura prevista ai fini della determinazione del reddito di impresa Irpef.

L’articolo 5-bis individua in modo specifico i componenti del valore della produzione e i costi della produzione che assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile Irap secondo i criteri fiscali.

In particolare la base imponibile dell’imposta è data dalla differenza tra:

e

  • la somma dei costi d’esercizio delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, nonché dell’ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali ed immateriali.

La disposizione in esame prevede esplicitamente che:

  • i componenti positivi si assumono secondo le regole fiscali contenute nel Tuir;
  • i componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio, in quanto la normativa sul reddito d’impresa non disciplina espressamente tali componenti di costo e, pertanto, gli stessi, seppur deducibili secondo l’ammontare risultante dall’applicazione delle disposizioni generali del reddito d’impresa, si assumono nell’imponibile Irap applicando i corretti principi contabili (circolare AdE 60/E/2008).

Unica eccezione è rappresentata dai costi per servizi, individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17/01/1992.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna