17 Marzo 2014

Maggiori informazioni per il “nuovo” RW

di Nicola Fasano
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Con la nuova stagione fiscale oramai alle porte e in vista delle richieste di informazioni ai clienti per predisporre le loro dichiarazioni, è bene sottolineare le notevoli differenze del nuovo quadro RW del Modello Unico 2014 relativo al periodo di imposta 2013 (si veda Il nuovo quadro RW) che riguardano sia l’ambito soggettivo che l’ambito oggettivo.

Sotto il primo profilo, la novità di rilievo è quella secondo cui sono tenuti alla compilazione del quadro anche i c.d. “titolari effettivi” degli investimenti esteri (sempre che trattasi di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazione o enti equiparati fiscalmente residenti in Italia).

Trattasi di una definizione mutuata (seppur con taluni adattamenti) dalla normativa antiriciclaggio, richiamata espressamente dal riformulato art. 4, d.l. n. 167/1990. In particolare il riferimento è all’articolo 1, comma 2, lettera u), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e all’articolo 2 dell’allegato tecnico al medesimo decreto. Alla luce dei chiarimenti resi con la circolare n.38/E/2013, ai fini del monitoraggio fiscale, per “titolare effettivo” si intende:

1) in caso di società:

a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica;

2) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi, se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica.

In caso contrario è il trust (sempre se ente non commerciale residente in Italia) a dover compilare l’RW.

Fermo restando che per individuare le partecipazioni rilevanti deve farsi riferimento al criterio “demoltipicativo” e alle partecipazioni possedute anche dai familiari di cui all’art. 5, Tuir, le modalità compilative del quadro cambiano a seconda della natura del soggetto partecipato e del Paese in cui è localizzato.

Nel caso di attività detenute all’estero tramite società, se queste sono localizzate in Stato collaborativo, ossia uno Stato compreso fra quelli elencati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 38/E/2013, par. 1.1.1, il soggetto che non sia “titolare effettivo” si limiterà ad indicare nel quadro RW il valore della sola partecipazione. Il “titolare effettivo”, invece, dovrà indicare anche la percentuale corrispondente alla quota.

Nel caso in cui il contribuente sia titolare effettivo rispetto ad una società in Paese non collaborativo vale il principio “look through” per cui oltre alla quota di partecipazione, deve essere indicato il valore complessivo delle attività sottostanti detenute dalla società.

Questo principio è inoltre generalizzato nel caso dei trust e istituti analoghi: qualora vi siano dei titolari effettivi residenti in Italia, questi dovranno indicare, il valore complessivo degli investimenti dell’ente, oltre alla quota di partecipazione e ciò, a differenza di quanto visto per le società, a prescindere se il trust sia istituito o meno in un Paese non collaborativo.

Sotto il profilo oggettivo si ricorda, fra l’altro, che non sussiste più alcuna soglia minima (prima pari a 10.000 euro) al di sotto della quale non era previsto l’obbligo di compilazione del quadro e che il monitoraggio riguarda attività e investimenti posseduti nel corso dell’anno (e non più al 31.12). I trasferimenti, invece, non devono essere più segnalati.

Ai fini della valorizzazione, va evidenziato che per le attività finanziarie non rileva più il costo storico, ma si applicano le regole IVAFE e pertanto per le attività quotate rileva il valore di mercato per le altre attività si fa invece riferimento (in ordine gerarchico) al valore nominale, a quello di rimborso e solo in ultima istanza al costo di acquisto. Va riportato il valore all’inizio e alla fine dell’anno o del periodo di detenzione (in caso di cessione in corso d’anno di attività omogenee deve farsi riferimento al “LIFO”).

Il tipo di valore utilizzato, fra l’altro, deve essere segnalato compilando l’apposita casella 6 con il corrispondente codice. Per i conti correnti oltre al saldo inziale e finale deve essere riportato anche il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno 2013 se il conto è detenuto in un Paese non collaborativo.

Per i beni patrimoniali si deve fare riferimento alle regole IVIE (anche se quest’ultima si applica ai soli immobili): vale il costo di acquisto (in assenza rileva il valore di mercato). Tuttavia se trattasi di immobile ubicato in Stati UE o SEE deve farsi riferimento al “valore catastale” risultante in tale Paese (anche in caso di immobili ereditati o ricevuti in donazione)

Importante il chiarimento, dettato dalla circolare n. 38/E/2013 nei casi di immobili in Stati extra UE acquisiti per successione e donazione. In tali casi rilevano: il valore dichiarato negli atti di successione/donazione, in assenza il costo sostenuto dal dante causa, in assenza di questo, il valore di mercato.

Nel quadro RW vengono, infine, liquidate anche l’IVIE e l’IVAFE (dovute dalle sole persone fisiche).