13 Novembre 2013

Legge di Stabilità 2014: deduzione IRAP per o nuovi occupati

di Adriana Padula
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Il disegno di legge di Stabilità 2014 porta a regime la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo riferito al personale dipendente assunto a tempo indeterminato, qualora dall’impiego scaturisca l’incremento della base occupazionale rispetto al numero dei soggetti mediamente occupati nell’esercizio precedente.

L’art. 6, comma 3, del disegno di legge, con modifiche all’art. 11, commi da 4-quater a 4-septies, del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ammette in deduzione dal valore della produzione Irap un importo annuo non superiore ad euro 15.000 per ogni neoassunto, nei limiti dei costo effettivamente sostenuto per ogni nuova unità impiegata. La fruizione del beneficio è condizionata all’effettivo incremento del costo del lavoro, così come risultante dalle corrispondenti voci di conto economico, per il periodo d’imposta in cui spetta la deduzione. Il riferimento, in particolare, è ai n. 9) e 14) dell’art. 2425 del codice civile, che accoglie le diverse componenti retributive e sociali a carico del datore di lavoro. La deduzione spetta nell’esercizio in cui l’assunzione a tempo indeterminato ha luogo e nei due successivi.

La riduzione della base occupazione negli esercizi successivi rispetto a quello di assunzione, costituisce causa di decadenza dl beneficio. A tal fine, è necessario operare un raffronto tra il numero complessivo di soggetti impiegati al termine di ciascun esercizio, tanto con contratto a tempo determinato che indeterminato, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nell’esercizio in cui l’assunzione ha avuto luogo. La causa di decadenza va, pertanto, accertata avendo riguardo alla totalità della forza lavoro.

Come anticipato, presupposto imprescindibile per la fruizione del beneficio è che i neoassunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituiscano unità lavorative addizionali rispetto al numero medio degli occupati, in forza al termine dell’esercizio precedente quello di assunzione. Se fossero confermati i chiarimenti forniti in passato dall’amministrazione finanziaria con riguardo all’analoga agevolazione contenuta nella versione vigente del comma 4-quater, dell’art. 1, del D.lgs. 15.12.1997. n. 446, ai fini della determinazione della media sarebbe necessario:

  • computare integralmente il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
  • computare i lavoratori a tempo parziale in misura corrispondente al rapporto tra ore lavorate sulla base del part time e ore previste dal contratto a tempo pieno;
  • includere i soggetti impiegati e licenziati nello stesso esercizio, per il periodo di effettiva permanenza.

Sul piano soggettivo, con specifico riguardo agli enti privati, si considera esclusivamente il personale impiegato nell’attività commerciale, tanto ai fini della determinazione della base occupazionale che della quantificazione del beneficio spettante. Nelle ipotesi di utilizzo promiscuo dell’unità lavorativa, nell’ambito dell’attività istituzionale e di quella commerciale, la deduzione spetta nella misura corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi generati dall’esercizio di attività commerciale e il monte complessivo dei componenti positivi prodotti dall’ente.

Rimangono confermati gli accorgimenti antielusivi già proposti nella precedente formulazione della norma per sterilizzare i passaggi di personale che non configurano effettivo incremento della base occupazionale. E’ il caso di impiego di unità lavorative precedentemente occupate con il medesimo contratto presso altri enti societari appartenenti allo stesso gruppo di imprese. Il passaggio di unità lavorative da un’impresa ad altra dello stesso gruppo, deve essere accertata avendo riguardo ai soggetti giuridici controllati e collegati a norma dell’art. 2359 del codice civile, ovvero a enti comunque riconducibili allo stesso titolare, anche per interposta persona. Per le stesse ragioni, rimangano ininfluenti rispetto alla quantificazione dell’incremento della forza lavoro, i passaggi di personale da impresa preesistente ad altra costituitasi ex-novo che subentrerebbe alla prima, sostituendosi ad essa, al solo fine di beneficiare indebitamente della deduzione.

La misura prevista dal disegno di legge, sarebbe inoltre cumulabile con le altre deduzioni disciplinate dal comma 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, sempre che il valore complessivo delle somme ammesse a deduzione non ecceda il limite massimo delle retribuzioni e degli altri oneri e spese posti a carico del datore di lavoro.

La legge di Stabilità porta a regime una deduzione già introdotta dalla legge Finanziaria 2005, per i soli periodi di imposta dal 2005 al 2008. Si evidenza, tuttavia, che nella precedente formulazione il beneficio era riconosciuto nella misura massima di euro 20.000 per ciascun lavoratore impiegato. Peraltro, già in quella sede il numero dei contribuenti che hanno fruito dell’agevolazione è risultato esiguo rispetto alla platea di soggetti che astrattamente potevano accede al beneficio. Tale risultato è imputabile in parte alla complessità attuativa dell’agevolazione e alla conseguente necessità di implementare numerosi controlli, per accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma. A ciò si aggiunge che della misura potrebbero trarre beneficio i soli soggetti che si trovino nelle condizioni di poter assumere nuovo personale, e per di più con contratto a tempo indeterminato. Condizioni difficilmente compatibili con lo stato attuale di crisi in cui versano gli operatori, che sono piuttosto orientati ad assecondare le fluttuazioni dei programmi produttivi facendo ricorso a forme di impiego più flessibili.