4 Novembre 2020

L’ecobonus passa per l’esistenza dell’impianto di riscaldamento

di Sergio Pellegrino
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La fruizione dell’agevolazione per gli interventi di efficientamento energetico, sia che si tratti dell’ecobonus “tradizionale” che di quello potenziato con il superbonus, è condizionata alla circostanza che l’edificio sul quale si interviene sia dotato di un impianto di riscaldamento esistente.

Il requisito era stato evidenziato già dalla circolare 36 del 31 maggio 2007, che, come sappiamo, è il primo documento di prassi di rilievo dedicato all’ecobonus, che, nel delineare le caratteristiche degli edifici interessati dall’agevolazione, precisa appunto che questi devono “essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari”.

Quindi, tutti gli interventi di riqualificazione energetica richiedono la verifica di questa pre-condizione, con poche eccezioni: si tratta degli interventi di installazione dei collettori solari termici e per la produzione di acqua calda, delle schermature solari e dei generatori alimentati da biomasse.

L’impianto di riscaldamento non deve essere solo esistente, ma in linea generale anche funzionante al momento dell’inizio dei lavori.

Ma veniamo all’aspetto centrale, e cioè che cosa si intenda per impianto di riscaldamento.

Qui dobbiamo evidenziare le modifiche recentemente introdotte dall’articolo 3 del D.Lgs. 48/2020 (c.d. decreto semplificazioni) alla lettera i-tricies) dell’articolo 2 del D.Lgs. 192/2005.

La nuova definizione di impianto termico è la seguente: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate”.

In considerazione del fatto che i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione sono definiti dalla norma “eventuali”, possono essere annoverati tra gli impianti di riscaldamento anche quelli “localizzati”, quali stufe, camini o split.

Le agevolazioni possono essere dunque riconosciute anche se l’impianto preesistente è una stufa o un caminetto, che devono essere necessariamente fissi, senza però necessitare di alcuna potenza particolare. La norma previgente, invece, richiedeva per queste tipologie di apparecchi il fatto che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare fosse di almeno 5 kWh.

Enea si è soffermata a commentare la novità con la FAQ n. 4 pubblicata nel mese di ottobre, nella quale viene affermato che “si desume che ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore”.

Quindi le caratteristiche evidenziate da Enea sono le seguenti:

  • l’impianto deve essere fisso,
  • può essere alimentato con qualsiasi combustibile,
  • non è richiesta una potenza minima,
  • nel caso in cui non sia funzionante deve essere riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinaria.

Nel caso delle unità collabenti, invece, non è necessario che l’impianto sia funzionante, ma l’Agenzia nella risoluzione 215/E/2009 ha richiesto comunque la dimostrazione che l’impianto abbia le caratteristiche tecniche previste e sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati interventi di riqualificazione energetica.

Va evidenziato che vi è anche la possibilità di considerare ristrutturazione edilizia, e quindi agevolabile anche dal punto di vista degli interventi di efficientamento energetico, l’intervento di ricostruzione di edifici allo stato di rudere o che non esistono più.

In questo caso è necessario, innanzitutto, che l’originaria consistenza dell’edificio possa essere stabilita sulla base di riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e va comunque dimostrata in qualche modo anche l’esistenza dell’impianto di riscaldamento: prova che in questi casi non sarà, evidentemente, affatto agevole.