4 Novembre 2020

Gli enti del terzo settore e l’organo di controllo

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n. 11560 del 02.11.2020, in materia di decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti per gli enti del terzo settore, in risposta ad una nota pervenuta dal forum del Terzo Settore.

La norma di partenza è l’articolo 30 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Il primo comma prevede l’obbligo per le fondazioni di nominare un organo di controllo, anche monocratico (senza chiarire, in assenza di esplicita previsione nell’atto di fondazione, chi possa essere competente a farlo) indipendentemente dalla attività svolta, mentre il secondo comma lo prevede, per gli enti associativi, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
  2. ricavi, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Il successivo articolo 31 stabilisce poi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, sia per le fondazioni che per le associazioni, nel caso in cui superino per due esercizi successivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: un milione e centomila euro
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: due milioni e duecentomila euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

Il problema che viene affrontato è quello di individuare da quale momento sia necessario “contare” i due esercizi consecutivi che fanno scattare gli obblighi sopra indicati.

Il Ministero richiama la sua precedente nota n. 12604 del 29.12.2017 nella quale chiariva “…che sono immediatamente applicabili a far data dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 117/17 le norme del codice del terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale”. Da ciò, constatato che le norme in esame ineriscono esclusivamente all’organizzazione interna degli ets, prescindendo dalla operatività del Runts, afferma che: “…il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018 sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019”.

Il problema va circoscritto, ovviamente, ai soggetti che oggi abbiano la qualifica di associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato o Onlus, uniche categorie che, in assenza di Runts operativo, possono ritenersi enti del terzo settore.

Pertanto, le fondazioni non qualificate come Onlus oggi non si possono ritenere del Terzo settore e, quindi, potranno procrastinare la nomina del revisore al momento in cui ritenessero di volersi iscrivere al Runts.

Di contro, le Aps e Odv costituite successivamente alla data del 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del codice del terzo settore, dovendo uniformarsi ab origine alle norme codicistiche applicabili in via diretta ed immediata, quali quelle in esame (e, aggiungiamo, anche quella dell’articolo 13 sul bilancio) saranno sicuramente soggette alle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare in commento.

Qualche approfondimento, invece, si rende necessario per le Aps, Odv e le Onlus costituite in data antecedente alla entrata in vigore del codice del terzo settore.

Queste, come è noto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, cts, fino all’operatività del Runts continuano “ad applicare le norme previgenti e hanno un termine (più volte prorogato e ultimamente scaduto lo scorso 31 ottobre) per adeguare il loro statuto. È stato poi chiarito che detto termine era stato solo indicato per consentire modifiche con i quorum costitutivi previsti per l’assemblea ordinaria, nulla impedendo di operare successivamente tale modifica fino alla trasmigrazione nel Runts.

Pertanto, oggi, una Aps che ha superato nei due ultimi esercizi i limiti per la nomina degli organi di controllo ma che non ha, legittimamente, ancora operato la modifica di statuto di recepimento dei principi del cts, è comunque obbligata alla nomina?

E sulla base di quale norma se poi, ad esempio, decidesse di non modificare neanche successivamente lo statuto evitando di entrare nel terzo settore? Potrebbe operare un organo di controllo in un ente il cui statuto non lo preveda? E con quali poteri non essendo neanche ancora operativo il Runts?

A quali sanzioni sarebbe soggetta la Odv o la Aps che, pur avendo superato nel 2018 e 2019 i limiti sopra indicati, non avesse modificato lo statuto e conseguentemente non avesse nominato i revisori ma lo farà entro il termine di 60 giorni previsto per l’integrazione delle informazioni e dei documenti mancanti (articolo 31, comma 4, D.M. 106/2020)? Probabilmente nessuna, salvo il rifiuto di iscrizione al Runts ove non provvedesse.

Pertanto, chi, tra Odv, Aps e Onlus costituita prima della entrata in vigore del codice del terzo settore avesse superato i limiti ma non avesse ancora adeguato il proprio statuto avrà probabilmente tempo fino alla trasmigrazione nel Runts per provvedere a tale nomina.