5 Giugno 2018

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica

di Marco Peirolo
Scarica in PDF

Nell’ambito del videoforum del 24 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica applicabile dal 1° gennaio 2019, con anticipo al 1° luglio 2018 sia per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, sia per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto d’appalto con un’Amministrazione pubblica.

Un primo chiarimento riguarda il disallineamento temporale tra il momento di emissione della fattura elettronica e quello di effettuazione dell’operazione.

In base alle regole applicative dell’Iva, la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Inoltre, sempre ai fini della disciplina Iva, la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/ committente.

Ferme restando le previsioni dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, riguardanti l’ipotesi della fatturazione differita, le regole prima richiamate portano a ritenere che la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Questa indicazione deve essere coordinata con le disposizioni del provvedimento n. 89757 del 30.4.2018, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso e che:

  • in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente e, in tal caso, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse;
  • in caso, invece, di esito positivo dei controlli e di consegna, ovvero messa a disposizione nell’area riservata del cessionario/committente della fattura elettronica, quest’ultima si considera emessa e la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972.

Nell’ambito del videoforum, l’Agenzia ha confermato che, se la fattura elettronica supera i controlli e viene consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento s’intende emesso con la data riportata nella fattura stessa, rispettando pienamente il dettato dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera non emessa.

Con un’interpretazione a favore dei contribuenti, l’Agenzia ha però specificato che, essendo nota al SdI la data di trasmissione della fattura elettronica, l’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

Un’altra importante precisazione riguarda le fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, che dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate con cadenza mensile.

In proposito, è stato chiarito che, per le sole fatture attive, l’obbligo comunicativo potrà essere adempiuto trasmettendo al SdI l’intera fattura emessa nel formato XML, compilando il campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali appositamente previsti.

L’Agenzia ha inoltre specificato che gli operatori che si avvalgono del sistema EDI per il trasferimento dei dati possono continuare ad utilizzarlo, ma tale modalità di trasmissione non è alternativa a quella effettuata per mezzo del SdI, in quanto la fattura valida ai fini fiscali resta quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all’emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell’area autenticata dell’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, il sistema EDI dovrà integrare i flussi delle fatture elettroniche in formato XML e le corrispondenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all’emittente e al destinatario la corretta gestione delle fatture.

Anche dal prossimo anno sarà poi possibile continuare a conservare le fatture in formato pdf in luogo del formato XML, a condizione che il contenuto sia identico.

L’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), infatti, attribuisce alle copie e agli estratti informatici del documento informatico la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Infine, l’Agenzia è intervenuta in merito alle carte carburante emesse da soggetti stabiliti all’estero, privi di identificazione ai fini Iva in Italia.

Tenuto conto che la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, laddove la “fuel card” non sottintenda un formale contratto di netting ma consenta l’acquisto di carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva e, dunque, nemmeno a fatturazione (circolare AdE 8/E/2018, § 2.1.1).

In quest’ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica, se il cessionario è un soggetto passivo Iva.

La compilazione del quadro RW 2022