15 Ottobre 2019

Le regole Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizi generiche

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

La normativa Iva in tema di territorialità delle prestazioni di servizi è stata radicalmente modificata dal D.Lgs. 18/2010 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE.

Obiettivo principale della riforma era quello di fissare come luogo di tassazione a fini Iva quello dove avveniva effettivamente il consumo del servizio; è stato così modificato il vecchio articolo 7 D.P.R. 633/1972 e sono stati introdotti gli articoli da 7-ter a 7-septies.

Ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  1. quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  2. quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Quindi l’articolo 7-ter fissa la regola generale per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi “generiche” distinguendo la territorialità Iva delle stesse in funzione della natura del committente della prestazione stessa:

  • le prestazioni “B2B”, nelle quali il committente è un soggetto passivo d’imposta: l’operazione si considera rilevante nel Paese del committente;
  • le prestazioni “B2C”, nelle quali il committente non è un soggetto passivo d’imposta: l’operazione si considera rilevante nel Paese del prestatore.

Le deroghe al criterio generale di rilevanza territoriale sono invece contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, i quali prevedono, per alcune tipologie di servizi, dei criteri di individuazione del luogo di tassazione dei servizi che derogano alla regola generale stabilita nel precedente articolo 7- ter.

Le predette deroghe possono essere classificate nel seguente modo:

L’Agenzia delle entrate, nella circolare 37/E/2011 ha precisato poi che, per la corretta applicazione delle regole di territorialità, ed in particolare quella prevista per i servizi “B2B” rilevano tre circostanze:

  • lo status di soggetto passivo del committente;
  • il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d’imposta per la specifica prestazione;
  • luogo di stabilimento del committente.

Quindi, in applicazione delle regole stabilite dall’articolo 7-ter, le prestazioni di servizi “generici” B2B:

  • si considerano effettuate in Italia quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia e sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari, extracomunitari;
  • non si considerano effettuate in Italia quando sono rese da prestatori soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti stabiliti in altri Stati comunitari o non comunitari.

Nel caso di prestatore estero e committente soggetto passivo italiano l’assolvimento dell’imposta in Italia avverrà con le seguenti modalità:

  • per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto extra-UE territorialmente rilevanti in Italia, con l’emissione di autofattura (non è obbligatoria l’emissione di un documento elettronico);
  • per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto UE territorialmente rilevanti in Italia, con l’integrazione della fattura UE (non è obbligatoria l’emissione di un documento elettronico).

La fatturazione delle prestazioni di servizi generiche ex articolo 7-ter non territorialmente rilevanti in Italia da prestatori soggetti passivi Iva italiani nei confronti di committenti esteri (UE o ExtraUE) avverrà invece, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 secondo le seguenti modalità, senza obbligo di emissione della fattura elettronica:

  • con l’annotazione “inversione contabile” nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) del D.P.R. 633/1972 effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • con l’annotazione “operazione non soggetta” nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Unione europea.

Le prestazioni di servizi B2B che ricadono nella regola generale sono tutte quelle prestazioni che non rientrano in quelle elencate negli articoli 7-quater e 7-quinquies: già con la circolare 58/E/2009 l’Agenzia delle Entrate, per meglio comprendere l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni aveva ritenuto opportuno fornire un’ elencazione delle operazioni che, dal 1° gennaio 2010, dovevano essere considerate tassabili in relazione alla regola del committente.

A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di “prestazioni generiche”:

  • le prestazioni di trasporto di beni, nazionali, intracomunitari e internazionali;
  • le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
  • le prestazioni su beni mobili materiali, quali lavorazioni, manutenzioni, riparazioni, perizie;
  • le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite, diverse da quelle immobiliari;
  • le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
  • le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  • le prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali, royalties, diritti di autore, e simili;
  • le prestazioni pubblicitarie;
  • le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
  • le prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
  • le prestazioni di interpreti e traduttori;
  • le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
  • le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
  • le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
  • le prestazioni relative a prestiti di personale;
  • le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni (con la sola esclusione dei servizi per l’accesso a tali manifestazioni).

Iva nazionale ed estera