22 Gennaio 2018

Le “nuove” collaborazioni sportive – II° parte

di Guido Martinelli
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L’aspetto “economico” delle novità in materia di compensi sportivi è contenuto nel comma 367 dell’unico articolo della legge di Bilancio 2018, laddove viene previsto l’aggiornamento a euro 10.000 (dalle precedenti 7.500 euro) dell’importo indicato al secondo comma dell’articolo 69 Tuir.

Pertanto, dal periodo di imposta 2018, i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta solo al superamento del citato nuovo limite.

Si ricorda che per il calcolo si dovrà fare riferimento necessariamente al periodo di imposta del percettore e pertanto l’effetto sarà ad anno solare indipendentemente da quale sia l’esercizio sociale della sportiva che eroga l’importo.

Viene mantenuto l’obbligo dell’invio in formato telematico della certificazione unica indipendentemente dall’ammontare del corrispettivo effettivamente riconosciuto.

Si ricorda che i compensi erogati dalle sportive non lucrative a titolo di collaborazione coordinata e continuativa mantengono la loro natura di reddito diverso qualsiasi sia l’importo corrisposto e, pertanto, non saranno mai assoggettate a contribuzione previdenziale e assicurativa anche per la parte fiscalmente rilevante.

Tale modifica comporta, a partire dal 2018, ai fini della tassazione, quanto segue:

  • fino ad euro 10.000 nessuna imposta
  • oltre euro 10.000 e fino ad euro 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 Tuir, oltre ad addizionali comunali e regionali
  • oltre euro 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo di acconto

L’Agenzia delle Entrate, dopo avere assunto atteggiamenti diversi in precedenza, ha definitivamente ritenuto che tra le “addizionali di partecipazione” previste, da applicare in aggiunta a quelle del primo scaglione Irpef, ci siano anche le comunali.

Con la risoluzione AdE 106/E/2012 ha infatti precisato che “sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7.500 euro (oggi 10.000), deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per il periodo di imposta 2012), l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. … Le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale”.

Inoltre, in relazione all’addizionale comunale, nella stessa risoluzione è stato evidenziato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha precisato che “… la mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale irpef non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione”.

La medesima disciplina prevista per i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche trova applicazione per i premi corrisposti in occasioni di manifestazioni sportive.

Questo produce sicuramente delle enormi difficoltà in riferimento all’inquadramento di detti compensi quali collaborazioni coordinate e continuative operato dalla legge di Bilancio 2018 con conseguente obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.

Come potrà essere fatta per i premi corrisposti ai vincitori di manifestazioni sportive, in assenza di doti divinatorie, non è dato da sapere.

Questo con riferimento anche ai premi corrisposti dalle lucrative (a meno che, nei loro confronti, non si ritenga applicabile, come appare auspicabile, l’articolo 30 D.P.R. 600/1973).

Urgono chiarimenti in merito.

Per quanto attiene i premi in natura il valore da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato sulla base del valore normale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c, D.P.R. 633/72.

Si porrà il problema dell’inquadramento dell’istruttore che svolga attività sia in favore di società lucrative che in favore di non lucrative.

Si ritiene che in presenza di tale situazione prevalga l’esercizio di arti e professioni e, pertanto, sarà comunque necessario che l’istruttore provveda a richiedere la propria partita Iva e a emettere fattura sulla base del regime prescelto.

Così come nel caso in cui abbia comunque richiesto la partita Iva, questo assume valore di attestazione di svolgere tale attività in modo professionale e pertanto, a prescindere dal soggetto erogante e dalle mansioni svolte, il compenso sarà sempre riconducibile tra i redditi di lavoro autonomo.

Focus sugli statuti e i contratti nello sport 2018