29 Aprile 2021

Le novità del bilancio 2020 – II° parte

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Proseguendo l’analisi avviata con il precedente contributo, meritano ora di essere richiamate le previsioni di cui all’articolo 38-quater D.L. 34/2020 (che ha implicitamente abrogato il precedente articolo 7 D.L. 23/2020, la cui interpretazione aveva sollevato non pochi dubbi).

Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, cod. civ., la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Il Decreto Rilancio, dunque, ha riconosciuto la possibilità di operare nella prospettiva della continuità dell’attività nel bilancio al 31.12.2020, se la stessa sussisteva nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.02.2020.

Sul punto, l’Oic, con il documento interpretativo n.8 ha avuto modo di precisare che la facoltà in esame è riconosciuta soltanto alle società che applicano, nella redazione del bilancio, le norme del codice civile e i principi contabili nazionali.

Anche questa previsione richiede specifici obblighi di informativa nella Nota integrazione e nella Relazione sulla gestione.

Le società che intendono avvalersi della deroga devono indicare in Nota integrativa le “significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Nella Nota integrativa, dunque, devono essere riportate le informazioni sui fattori di rischio e sulle incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri.

Un’altra disposizione che deve infine essere tenuta a mente nella predisposizione del bilancio 2020 è quella introdotta dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L. 178/2020), in forza della quale, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, comma 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ..

Con specifico riferimento alle S.r.l., le citate disposizioni (delle quali è oggi prevista la disapplicazione) prevedono quanto segue:

  • in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
  • nel caso in cui la perdita porti il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (oppure la trasformazione della società).

In considerazione delle richiamate disposizioni emergenziali, non opera inoltre la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies cod. civ..

Tutto quanto appena premesso, si rende tuttavia necessario ricordare che la Legge di bilancio 2021 non ha previsto la disapplicazione dell’intera disciplina codicistica in materia di perdite di capitale, ma soltanto delle disposizioni espressamente richiamate: da ciò ne discende, pertanto, che in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, resta fermo l’0bbligo, per gli amministratori, di convocare l’assemblea e sottoporle l’apposita relazione.

La stessa Legge di bilancio 2021 ha inoltre previsto:

  • lo slittamento al quinto esercizio successivo del termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate);
  • la possibilità, per l’assemblea, nell’ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, di rinviare le decisioni conseguenti al quinto esercizio successivo (fino alla data di quest’ultima assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale).

Le società che beneficiano della deroga alle previsioni in materia di riduzione del capitale per perdite devono distintamente indicare nella Nota integrativa le perdite, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.