29 Aprile 2021

La mancata approvazione del rendiconto fa scattare la responsabilità dell’amministratore

di Euroconference Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Nelle società di persone ciascun socio, dopo l’approvazione del rendiconto, ha diritto alla distribuzione degli utili: ne consegue che la mancata approvazione del rendiconto lede il diritto del socio agli utili, legittimandolo ad esperire azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore. Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11223 depositata ieri, 28 aprile.

Il caso riguarda il socio accomandatario di una Sas, convenuto in giudizio dai soci accomandanti di minoranza della società stessa, i quali chiedevano un risarcimento danni per euro 761.678,26 euro, per aver l’accomandatario depauperato il patrimonio della società e non aver mai corrisposto gli utili agli altri soci.

Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello dopo, rigettavano le domande degli accomandanti, ritenendo che l’azione di cui all’articolo 2395 cod. civ., riconosciuta ai soci e ai terzi per il risarcimento dei danni derivanti da atti dolosi o colposi degli amministratori presupponeva che i danni stessi non fossero solo un riflesso di quelli arrecati alla società ma fossero direttamente cagionati al socio di minoranza.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è tornata a ribadire che legittimata ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell’articolo 2260 cod. civ. è esclusivamente la società, in persona del nuovo amministratore o del liquidatore; al socio, o al terzo, direttamente danneggiato, invece, deve essere riconosciuta azione individuale di responsabilità ai sensi dell’articolo 2395 cod. civ..

Per poter esperire l’azione di cui all’articolo 2395 cod. civ., quindi, il socio deve subire un pregiudizio che è conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.

Deve tuttavia ritenersi che la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore della società di persone impedisca ai soci di percepire gli utili (a differenza di quanto accade nelle società di capitali, dove è necessaria una delibera assembleare che autorizzi la distribuzione).

Il socio, in questi casi, dunque, subisce un danno in via diretta e immediata e, di conseguenza, può agire nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’articolo 2395 cod. civ. (Cassazione, n. 1261/2016).

La Corte di Cassazione è tornata pertanto a ribadire che “il diritto agli utili per il socio di società personale è subordinato alla sola approvazione del rendiconto, e quindi coerentemente la lesione di detto diritto può essere fatta valere dal socio come danno diretto e immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti”.

Nel caso di specie, tuttavia, gli utili non distribuiti erano stati portati ad incremento del capitale netto della società con l’approvazione, anche da parte dei soci ricorrenti, del bilancio dell’esercizio successivo, “sicché i soci di minoranza non potevano certo dolersi di una decisione da loro stessi condivisa”.

Le ulteriori condotte del socio amministratore, invece, non costituendo danno diretto nei confronti dei singoli soci, non legittimavano l’azione di responsabilità da parte degli stessi.