6 Novembre 2015

Le cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti

di Guido Martinelli
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La problematica del trattamento fiscale dei corrispettivi legati alla cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti dilettanti (definendo come tali quelli che svolgono attività sportive non dichiarate professionistiche ai sensi della legge 91/81 dalla Federazione di appartenenza) deriva dalla disciplina del c.d. vincolo sportivo. Con tale termine ci si riferisce all’istituto, presente nell’ordinamento sportivo, che consente ad una società o associazione sportiva di rinnovare, per un periodo determinato di stagioni sportive, il tesseramento di un atleta anche in assenza di suo esplicito assenso. Se, inizialmente, detto istituto era previsto che potesse durare per tutta la carriera di un atleta, oggi deve necessariamente avere una durata predeterminata, variabile a seconda della disciplina sportiva praticata. Ciò in quanto l’espressa previsione dell’art. 1 della legge 91/81 ne ha imposto la limitazione (secondo alcuni il mantenimento in molte discipline sportive della pluriannualità manterrebbe un profilo di illegittimità in riferimento alla norma citata), sul presupposto, anche costituzionalmente garantito, del libero svolgimento delle attività sportive.

L’esistenza del vincolo determina che il trasferimento dell’atleta, federalmente, possa avvenire solo tramite “nulla osta” da parte della società di origine che potrà essere a tempo determinato o indeterminato. Il rilascio di detto documento avviene, solitamente, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte della nuova società in favore di quella di precedente tesseramento. L’ammontare di tale somma viene liberamente determinato tra le parti.

Molti sport hanno previsto, poi, che anche al termine del regime di vincolo la società di nuovo tesseramento debba versare una indennità in favore di quella di primo tesseramento. In questo caso l’importo, almeno nel suo ammontare massimo, è determinato dalla Federazione di appartenenza e, in alcuni casi viene versato alla stessa Federazione che poi lo storna alla società (vedi pallacanestro) oppure versato direttamente da una società all’altra (pallavolo).

La cessione degli atleti a titolo definitivo o temporaneo

Contrariamente a quanto accade negli sport professionistici, dove sussistendo l’obbligo del contratto di lavoro tra atleta e club di appartenenza, la cui cessione è espressamente prevista dalla legge 91/81, l’inquadramento civilistico della fattispecie come cessione di contratto è assolutamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, poco studiata è stata, fino ad oggi, la natura civilistica di questo accordo economico sotteso alla consegna del nulla osta.

La tesi che pare maggiormente meritevole di accoglimento è quella che vede, nella cessione in costanza di vincolo, comunque la cessione di un diritto, ossia all’utilizzo in esclusiva delle prestazioni dell’atleta, mentre nelle indennità versate alla fine di detto periodo, con determina federale dell’importo, una natura indennitaria per la crescita tecnica che il club ha consentito all’atleta trasferito e a risarcimento parziale degli investimenti su di lui effettuati dalla società di appartenenza. In entrambi i casi, però, le somme che derivano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche a seguito delle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti sono, di norma, fiscalmente imponibili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi.

Più in particolare, per regolarizzare la cessione, il soggetto cedente deve emettere fattura con Iva. L’aliquota da indicare in fattura è quella ordinaria. Il riferimento normativo è dato dall’art. 4 della L. n. 398/1991. Questo obbligo sussiste però per tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che abbiano o meno esercitato l’opzione per il regime forfettario di cui alla L. n. 398/91, e per tutte le cessioni, a chiunque effettuate. All’atto della liquidazione dell’imposta, le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario dovranno effettuare una detrazione forfettaria del 50% sull’imposta addebitata nella fattura di cessione del giocatore. In pratica, si versa la metà dell’imposta incassata. Sotto il profilo fiscale, la cessione degli atleti a titolo temporaneo attraverso il cosiddetto prestito non si differenzia sostanzialmente dal trasferimento a titolo definitivo. Poiché infatti anche in caso di prestito si configura una prestazione corrispettiva (la cessione dell’atleta verso una somma di denaro predeterminata), l’operazione deve essere assoggettata ad Iva e alle imposte sui redditi.

Si ricorda che, per le società e associazioni sportive che abbiano optato per la legge 398/91 l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti sportivi dovrà essere tassata ai fini delle imposte sui redditi per intero, non godendo del coefficiente di redditività del 3%.