19 Gennaio 2015

Le cause ostative alla Voluntary disclosure

di Nicola Fasano
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Prima di fare il punto sui costi e benefici della procedura di collaborazione volontaria la domanda, a monte, che ci si deve porre è quella sulla esistenza di eventuali cause ostative che precludano l’accesso alla voluntary.

L’art. 5-quater, comma 2 del D.L. n. 167/1990, come introdotto dalla L. n. 186/2014, prevede che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che il contribuente che non ha compilato correttamente l’RW abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. Questa fattispecie peraltro, seppur non identica dal punto di vista letterale, richiama nella sostanza quanto già a suo tempo previsto dal legislatore nell’ambito dello scudo fiscale.

E’ nuova invece, e risolve (in senso sfavorevole al contribuente) i dubbi sorti ai tempi dello scudo, la disposizione, dettata sempre dall’art. 5-quater, comma 2, secondo cui la preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze poc’anzi citata sia acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Un primo punto da chiarire è cosa si intenda per “formale conoscenza” di un procedimento accertativo o penale.

Sotto il profilo amministrativo sicuramente, oltre all’inizio di accessi, ispezioni e verifiche, rilevano anche le notifiche di questionari ex art. 32, D.P.R. n. 600/1973 (in tal senso, con riferimento allo scudo fiscale, si veda anche la C.M. n. 99/E/2001). Sempre che, ovviamente, aventi ad oggetto le attività estere.

Altra fattispecie (da evidenziare, data la necessità di reperire tutta la documentazione di supporto nella voluntary) che potrebbe escludere l’accesso alla procedura, è quella della notifica di un verbale per illeciti valutari redatto a seguito di controlli doganali (per es. a seguito del possesso di estratti conto relativi a rapporti accesi presso intermediari esteri e non dichiarati in Italia). In tal caso, con riferimento allo scudo fiscale, la giurisprudenza di merito ha concluso per la preclusione alla sanatoria (C.T.R. Milano, sentenza n. 56/30/09 del 2009 e C.T.P. Milano, sentenze nn. 34 e 35 del 2007).

Dal punto di vista penale, tenendo buono quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria in tema di scudo (C.M. n. 37/E/2002) la preclusione normalmente si verifica con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., fermo restando che la “formale conoscenza” potrebbe verificarsi anche prima, tutte quelle volte in cui il contribuente riceva un atto da cui risulti la qualità di indagato, come per esempio l’informazione di garanzia di cui all’art. 369 c.p.p.

Molti dubbi sorgono tuttavia nel caso in cui le contestazioni (penali e amministrative) non riguardino tutti i periodi di imposta che potrebbero essere potenzialmente oggetto di collaborazione volontaria. Resta da capire cioè se la preclusione opera in toto per tutti i periodi di imposta o solo per quelli previamente contestati dall’amministrazione.

Ancora più problematica è poi l’estensione della preclusione alla voluntary anche quando la formale conoscenza delle suddette circostanze sia acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. Ciò in quanto, in primo luogo, è di tutta evidenza come si tratti di una “presunzione assoluta” di conoscenza da parte del contribuente che, in concreto, per i più svariati motivi, potrebbe anche non essersi mai realizzata.

In secondo luogo andrebbe circoscritto il significato di soggetti “solidalmente obbligati” in via tributaria che, per esempio, potrebbe riguardare, in linea di principio, la società di persone e i relativi soci, ma non certo la società di capitali e i soci oppure i rapporti fra i cointestatari di beni, ognuno autonomamente responsabile nei confronti del Fisco.

La disposizione sulle cause ostative, peraltro, è espressamente richiamata anche con riferimento alla voluntary “nazionale” rispetto a cui, stante l’ambito oggettivo molto più ampio rispetto a quella internazionale, si dovrà capire, specularmente, quando la formale conoscenza di avvio di procedimenti amministrativi o penali faccia scattare la preclusione.